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Valutare lo stress lavoro-correlato: nuovo lavoro, ma NON per gli psicologi? Stampa
domenica 25 ottobre 2009

Non c'è molta trippa per gatti: purtroppo allo stato attuale la valutazione dello stress lavoro correlato NON è un promettente business per i tanti psicologi che potrebbero occuparsene. Abbiamo valutato le norme e la situazione e vi spieghiamo perchè!

 

Stress lavoro-correlato: chi ha la competenza?

Il  Testo Unico sulla Sicurezza D.Lgs 81/2008 (e D.Lgs. del 3 Agosto 2009, n. 106) sancisce la necessità da parte dei datori di lavoro di valutare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, comprendendo anche quelli connessi allo stress lavoro-correlato.
Nelle definizioni manualistiche troviamo lo stress annoverato tra i rischi psicosociali, ovvero quegli “aspetti di progettazione e di riorganizzazione del lavoro e gestione del lavoro, e i loro contesti ambientali e sociali, che potenzialmente possono dar luogo a danni di natura psicologica, sociale o fisica” (Cox e Griffiths,1995) .
In virtù di questo assunto, il datore di lavoro è obbligato a disporre tutti gli strumenti idonei alla prevenzione del rischio stress lavoro correlato o se questo è già presente, a correggere le situazioni che lo determinano.
E’ appena il caso di sottolineare che la normativa si riferisce alla valutazione dei “fattori di rischio  stress-lavoro correlato”, e non dello “stress correlato al lavoro”.  Sembra un cavillo, ma omettendo questa precisazione molti si sentono autorizzati ad un uso indiscriminato di strumenti di valutazione soggettiva che nulla hanno a che vedere con la norma e che spesso generano conflitti all’interno dell’organizzazione con le parti sociali che percepiscono il loro utilizzo come un attacco alla privacy.
Quindi, stabilito che oggetto della valutazione sono i fattori di rischio, sorge il problema della individuazione delle situazioni organizzative che generano lo stress nonché la scelta degli interventi correttivi idonei.
La legge prescrive che sia il datore di lavoro a redigere il Documento di Valutazione dei Rischi, tra i quali appunto il rischio stress-lavoro correlato, ma nulla dice di più, rimandando alla Commissione Consultiva Permanente per la salute e sicurezza sul lavoro (art. 6, comma 8) il compito di:

m- quater) elaborare le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavorocorrelato

Insomma una norma che da un lato pone degli obblighi, e dall’altro ancora non dice come farvi fronte.
Questo significa in buona sostanza che a discapito di tutto quello che si dice e si scrive, al momento attuale non esistono standard o modelli ufficiali per ciò che concerne gli strumenti di valutazione del rischio stress lavoro-correlato, nonostante molti si adoperino per organizzare eventi ed iniziative di vario genere al fine di dibattere su quali siano le metodologie più idonee a cogliere gli elementi di rischio.
Tutto questo dibattere nasce proprio dalle carenze (volute o casuali) della norma, che rinvia addirittura ad una data successiva rispetto all’obbligo per il datore di lavoro, l’emissione dei criteri da parte della Commissione suddetta (art. 28, comma 1-bis):
La valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all’articolo 6, comma 8, lettera m-quater), e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a fare data dal 1° agosto 2010.

Significa che se anche la Commissione non emette le Indicazioni indispensabili per fare una valutazione quantomeno conforme alla legge, il DdL può, anzi, “deve” comunque effettuare la valutazione del rischio stress-lavoro correlato.  Ma come può farla? Con quale metodo? Con quali garanzie di veridicità  accuratezza?
Anche perché la norma (art. 28, comma 2-a) impone ai datori di lavoro di redigere il documento con criteri di comprensibilità e completezza tali da far diventare lo stesso strumento di intervento:
“La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione”;

Con ciò scaricando sul datore di lavoro la responsabilità del contenuto e del significato del Documento di Valutazione del Rischio.
Il  legislatore, forse consapevole del fatto che il datore di lavoro possa non avere la competenza sufficiente per ottemperare agli obblighi, determina anche che:

Articolo 29 - Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi
1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente […]

Il significato di quest’ultimo articolo è evidente: gli attori della valutazione del rischio, qualunque questo sia, sono il datore di lavoro, il medico competente e l’RSPP.

La prima considerazione, fin troppo ovvia è che la legge, così come è oggi, mette nelle mani del datore di lavoro tutta la responsabilità della qualità del Documento di Valutazione del Rischio, riconoscendogli il supporto professionale del medico competente. Il che si potrebbe tradurre in una lettura medicalizzata dell’intervento, equiparando il rischio stress a tutti gli altri rischi annoverati dalla medicina del lavoro e trattati con criteri di causa-effetto.
Sappiamo bene che lo stress, quand’anche esiti in patologia, non ha le stesse caratteristiche delle altre malattie professionali: lo stress lavoro correlato ha origine si presenta come un fenomeno fisiopatologico a genesi multifattoriale: fattori contestuali dove elementi di natura ambientale (strutturali, tecnologici, organizzativi e relazionali), interagiscono con fattori individuali il profilo psicologico individuale del lavoratore, determinando o non determinando una reazione di adattamento.
Per questo motivo sembra inadeguata l’assegnazione della responsabilità al solo medico competente, al quale viene riconosciuta – si passi la ripetizione - tutta la competenza, anche quella psicologica. La determinazione L’individuazione dei fattori di rischio non può prescindere da un’analisi seria e professionale dei fattori organizzativi, che sono complessi e che richiedono la conoscenza di dinamiche relazionali e gruppali, oltre che la capacità di cogliere aspetti del clima organizzativo. Tutte competenze tipiche e specifiche dello psicologo del lavoro.
Sembrerebbe ovvio, ma la norma non cita questa professionalità, ne’ gli riconosce alcun ruolo nella valutazione del rischio, pur citando ampiamente e diffusamente termini che attengono alla psicologia.
Riconoscendo come unica figura professionale il medico del lavoro, lascia a quest’ultimo la discrezionalità circa le eventuali altre professionalità da coinvolgere e sappiamo purtroppo, che non tutti i medici hanno l’umiltà di riconoscere di non sapere tutto, altri quando devono effettuare valutazioni di carattere psicologico vedono come unici interlocutori degni gli psichiatri, i quali hanno però un tipo di professionalità diversa, come molto diverso è l’ambito di competenza e applicazione del loro sapere rispetto agli psicologi.
Dal punto di vista del medico competente e del datore di lavoro, il problema può essere risolto facilmente e a bassissimo costo: basta andare su Internet per trovare decine di strumenti preconfezionati, dove è sufficiente mettere qualche crocetta qua e là (che non necessariamente rispecchi la realtà) per vedersi stampare in automatico il DVR, e c’è da scommettere che nessuno risulterà con un livello di rischio tale da richiedere un intervento. E poi, qual è il livello al di sopra del quale necessita l’intervento? E quale intervento? E ancora, quanti saranno i datori di lavoro disposti ad imbarcarsi in un’impresa tanto complessa? In assenza di una specifica norma circa gli strumenti e i criteri, andranno a cercare quello a ‘minore impatto’, cioè il minimo che permetta di adempiere agli obblighi di legge senza cacciarsi in un ginepraio.
Il datore di lavoro, responsabile in ultima analisi di tutto il processo, dal canto suo non è tenuto a sapere che alcuni rischi possono essere individuati e circoscritti correttamente solo da professionisti di un certo tipo. Se la legge sancisce che sia il solo medico competente a collaborare alla valutazione, va da sé che non andrà a cercare nessun altro. Gli basta che ad un eventuale controllo degli organismi competenti possa esibire il DVR debitamente firmato dal medico per essere assolutamente nei termini di legge, ne’ il medico che ha sottoscritto il documento può essere perseguibile se dal documento medesimo non emergono criticità.
Non si capisce quindi perché qualcuno abbia plaudito il Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro come il tanto atteso strumento di impiego per migliaia di psicologi del lavoro.
Può darsi che qualcuno riesca ad operare in questo ambito, se riesce,  Gli unici ad avere qualche probabilità di trarre beneficio da questo decreto sono quelli che riusciranno a produrre e a far accettare, uno strumento di valutazione e un eventuale progetto di intervento; ma questo non prima che siano stati pubblicati i sopra citati criteri, in assenza dei quali qualunque valutazione ha le stesse probabilità di essere corretta quante di non esserlo.

In ogni caso, il ruolo dello psicologo non è assolutamente automatico, nè lo si può esigere alla luce della normativa vigente. Restiamo sempre e comunque una professionalità ‘al traino’ dei medici, che possono decidere se darci qualche briciola, ogni tanto.
Se la legge non assegna ad altra specifica figura professionale che a quella del medico la responsabilità della valutazione, e  se è tanto facile (e poco costoso) reperire strumenti software – e non - per farlo, perché ci dovremmo aspettare che il medico o il datore di lavoro coinvolgano lo psicologo?
Chi è tenuto a sapere cosa fa lo psicologo del lavoro, e come lo fa?
Magari, chi ha il compito di rappresentare la categoria avrebbe potuto alzare la manina e mettere qualche paletto, invece di lasciare che si scrivesse una legge (e relativi decreti correttivi) che squalifica la professionalità dello psicologo per il solo fatto di parlare di ‘rischi psicosociali’ senza prevederlo come figura di riferimento per la loro valutazione, prevenzione, correzione.
Oggi abbiamo forse ancora una flebile possibilità, essere nella Commissione Consultiva Permanente allorché dovrà redigere le norme e i criteri per la valutazione e far sentire la voce degli unici professionisti che hanno titolo per intervenire nella prevenzione e valutazione dei rischi psico-sociali. Cerchiamo di non farci espropriare anche quest’ambito ‘psico’.

 

CLICCA QUI per scaricare il TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (D. lgs. 9 aprile 2008, n. 81integrato con il Decreto legislativo n. 106/2009)

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UE: votata la risoluzione sulla Salute Mentale Stampa
venerdì 20 febbraio 2009

Il Parlamento Europeo ha votato ieri una risoluzione sulla salute mentale che invita i Paesi europei ad impegnarsi nella promozione della salute mentale e del benessere e contro la discriminazione/stigmatizzazione del disturbo psichico.

Pubblichiamo il comunicato stampa ufficiale e ringraziamo il dott. Offeddu del Corriere della Sera per la preziosa collaborazione e la disponiblità dimostrata nel fornirci questa documentazione.


Bruxelles, 19 febbraio 2009
11h50

Promuovere la salute mentale degli europei

Il Parlamento chiede l'adozione di una legislazione che sancisca i principi e gli obiettivi fondamentali della politica in materia di salute mentale e benessere della popolazione. Invitando a ricorrere ai fondi europei, sollecita campagne d'informazione per promuovere la salute mentale e a destigmatizzarne i disturbi. Occorre poi adottare programmi di prevenzione dei suicidi e attribuire particolare attenzione ai giovani, agli anziani e alle condizioni lavorative.

In Europa una persona su quattro soffre di problemi di salute mentale almeno una volta nella vita, mentre molte di più ne subiscono gli effetti indiretti. Il costo finanziario della cattiva salute mentale è stimato per la società tra il 3% e il 4% del PIL degli Stati membri, ossia un totale UE di 436 miliardi di euro la cui maggior parte è legata in primo luogo all'assenza sistematica dal lavoro, all'incapacità di lavorare e al pensionamento anticipato. Approvando la relazione di Evangelia TZAMBAZI (PSE, EL), il Parlamento accoglie quindi positivamente il Patto europeo per la salute mentale e il benessere, e il loro riconoscimento «quale priorità d'azione fondamentale».

Più in particolare, sostiene «con vigore» l'invito alla cooperazione e alla promozione dell'azione tra le istituzioni dell'UE, gli Stati membri, le autorità regionali e locali e le parti sociali nei cinque ambiti prioritari: la promozione della salute mentale e del benessere della popolazione, la lotta contro la stigmatizzazione e l'esclusione sociale, il rafforzamento delle azioni preventive, il sostegno e il trattamento adeguato alle persone affette da problemi mentali, alle loro famiglie e alle persone che se ne prendono cura.

Nel lamentarsi della mancata adozione di una direttiva a livello europeo come richiesto da una risoluzione del Parlamento europeo, i deputati chiedono l'adozione immediata della nuova direttiva contro la discriminazione fuori dall'ambito lavorativo al fine di proteggere efficacemente le persone con problemi di salute mentale e invitano la Commissione a mantenere la proposta di una strategia europea sulla salute mentale e il benessere quale obiettivo a lungo termine. Chiedono inoltre agli Stati membri di elaborare una legislazione aggiornata in materia «che codifichi e sancisca i principi, i valori e gli obiettivi fondamentali della politica in materia di salute mentale». Sollecitano poi l'adozione di linee guida comuni europee che definiscano la disabilità conformemente alle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone disabili.

Il Parlamento chiede all'UE di utilizzare i finanziamenti disponibili a titolo del Settimo programma quadro «per effettuare un maggior numero di ricerche nel settore» e agli Stati membri di esaminare i finanziamenti previsti per le iniziative in materia a titolo del Fondo sociale europeo e del Fondo europeo di sviluppo regionale. Incoraggia inoltre la creazione di una piattaforma consultiva dell'UE sulla salute mentale e il benessere in vista dell'applicazione del Patto europeo. Invita poi gli Stati membri a incoraggiare il rafforzamento del ruolo delle organizzazioni che rappresentano le persone con problemi di salute mentale e coloro che le assistono.
Il Parlamento sollecita a organizzare campagne d'informazione pubblica e di sensibilizzazione al fine di promuovere la salute mentale, aumentare le conoscenze in merito ai sintomi più comuni di depressione e di tendenze suicide, destigmatizzare i disturbi mentali e promuovere la ricerca della migliore e più efficace assistenza, nonché l'integrazione attiva delle persone con problemi di salute mentale. In tale contesto chiede anche di sviluppare orientamenti europei «per una copertura responsabile della salute mentale da parte dei media». Ritiene inoltre necessario promuovere e sostenere le attività di riabilitazione realizzate attraverso piccole strutture residenziali che ripropongano la dimensione e il modello familiare. Anche perché «destigmatizzare la malattia mentale significa abbandonare l'uso di pratiche invasive e inumane come anche le pratiche basate sull'approccio detentivo».

Il suicidio, notano i deputati, «resta una causa significativa di morte prematura in Europa», con più di 50.000 decessi l'anno nell'UE. In nove casi su dieci, inoltre, è preceduto dalla comparsa di disturbi mentali, spesso la depressione. Il Parlamento invita quindi gli Stati membri a porre in atto programmi transettoriali per la prevenzione del suicidio, segnatamente fra i giovani e gli adolescenti, «che promuovano uno stile di vita sano, riducano fattori di rischio quali un accesso facile ai farmaci, alle droghe e alle sostanze chimiche pericolose, e l'abuso di alcol». Dovrebbero inoltre istituire reti regionali d'informazione «al fine di ridurre il fenomeno della depressione e dei comportamenti suicidi» e attuare corsi di formazione specifica per i medici di base e per gli operatori dei servizi psichiatrici in tema di prevenzione e trattamento dei disturbi depressivi, per il riconoscimento del rischio di suicidio e la modalità di gestirlo.

Il Parlamento invita gli Stati membri a organizzare programmi di sostegno per i genitori, in particolare per le famiglie svantaggiate, e a promuovere l'assegnazione di posti di consulenti in ogni scuola secondaria per dare risposta alle esigenze socioemotive dei giovani, «con un'attenzione particolare per i programmi di prevenzione, come il rafforzamento dell'autostima e la gestione delle crisi». Sottolinea poi la necessità di una pianificazione del sistema sanitario «che soddisfi la necessità di servizi di salute mentale specialistici per bambini e adolescenti». Invita anche gli Stati membri e l'Unione europea a cooperare per sensibilizzare maggiormente riguardo al deterioramento della situazione della salute mentale dei bambini con genitori emigrati e ad «introdurre programmi scolastici volti ad aiutare questi giovani ad affrontare i problemi psicologici legati all'assenza dei loro genitori».

Gli Stati membri sono poi invitati a adottare misure adeguate «per migliorare e mantenere un'elevata qualità di vita per le persone anziane, a promuovere una vecchiaia sana e attiva attraverso la partecipazione alla vita della comunità, compresa la messa a punto di schemi pensionistici flessibili». I deputati sottolineano inoltre la necessità di promuovere ricerche in materia di prevenzione e cura delle malattie neurodegenerative e di altre malattie mentali legate all'età e di formare i professionisti della sanità, al fine di aumentare le conoscenze sulle esigenze degli anziani con problemi di salute mentale. Sollecitano anche misure a sostegno di chi prodiga cure e lo sviluppo di orientamenti per le cure di lunga durata, «al fine di contribuire alla prevenzione del maltrattamento degli anziani e a consentire loro di vivere con dignità in un ambiente adeguato».

Il Parlamento invita gli Stati membri a promuovere lo studio delle condizioni lavorative «che possono favorire l'insorgere di disturbi psichici, segnatamente fra le donne», nonché a sostenere e ad attuare corsi specifici di formazione professionale per le persone con problemi di salute mentale «al fine di agevolarne l'integrazione nel mercato del lavoro». Chiede inoltre alla Commissione di prevedere per le imprese e gli enti pubblici l'obbligo di pubblicare annualmente una relazione sulla loro politica e attività a favore della salute mentale dei loro dipendenti. Invita infine i datori di lavoro a adottare programmi di promozione della salute emotiva e mentale dei loro lavoratori, «a fornire opzioni di sostegno improntate sulla riservatezza e la non stigmatizzazione, e ad introdurre politiche di lotta al bullismo».


Scarica qui: la risoluzione del parlamento europeo

Link utili:

Sito della Commissione sul Patto europeo per la salute mentale e il benessere:

Risoluzione del Parlamento europeo del 6 settembre 2006 sul miglioramento della salute mentale della popolazione. Verso una strategia sulla salute mentale per l'Unione europea

Libro Verde - Migliorare la salute mentale della popolazione. Verso una strategia sulla salute mentale per l’Unione europea


Riferimenti:

Evangelia TZAMBAZI (PSE, EL)
Relazione sulla salute mentale
Procedura: Iniziativa
Dibattito: 18.2.2009
Votazione: 19.2.2009

 
Novità dall'Europa sulle Medicine Non Convenzionali Stampa
domenica 14 dicembre 2008
Lo Psicologo potrà utilizzare l'Omeopatia?


Il nostro Socio Giovanni Carminati ci segnala la seguente notizia:

Le nuove direttive della comunità Europea, recepite dal Decreto Legislativo 6 Nov. 2007 n.206, cominciano a dare i propri frutti.Vi è noto, infatti che né l’O.M.S. né la Normativa Europea prevedono che le MNC (Medicine non Convenzionali, tra cui l’Omeopatia) siano di esclusivo appannaggio da parte del personale medico.Orbene, le due più prestigiose scuole italiane di omeopatia, quella di Verona e quella di Napoli, che precedentemente accettavano solo medici, veterinari e farmacisti, ora hanno aperto le porte anche ad altri professionisti. Ed esattamente:

•        la scuola di Verona a tutti i laureati in discipline scientifiche (e non vi è dubbio che gli psicologi clinici e gli psicoterapeuti siano tra questi) e alle ostetriche

•        la scuola di Napoli con maggiore momentanea prudenza ammette per ora come uditori i laureati in Biologia, Psicologia e il personale paramedico.


Sul tema delle medicine non convenzionali la SIPAP Lombardia è sempre stata attiva al fine di espandere le competenze reali, ma soprattutto quelle riconosciute, degli Psicologi italiani.Questa notizia può essere letta da più punti di vista. Al fine di stimolare la riflessione dei colleghi interessati all’integrazione tra psicologia e MNC, pubblichiamo alcune opinioni che abbiamo raccolto interpellando i nostri Soci e Tutor esperti in questo ambito.

Lo stesso dott. Carminati (psicologo, psicoterapeuta, omeopata e docente di omeopatia) commenta la notizia in modo positivo: “Questo non può che rallegrare tutti coloro che utilizzano queste tecniche terapeutiche nonché spingerli ad approfondire i propri studi al riguardo”.

Il prof. Claudio Viacava (psicologo, psicoterapeuta, biologo e naturopata) pur considerando la notizia come un discreto segnale, sottolinea i punti di criticità della situazione italiana: “esiste il rischio che sia solo una questione di “cassetta”, finalizzata ad avere cioè più iscritti. Va detto, infatti, che generalmente gli iscritti Medici a questi corsi sono pochissimi. Rimane comunque il problema di fondo: la legge italiana parla chiaro affermando che rimedio omeopatico è un “farmaco”. Purtroppo l’OMS e la UE non hanno giurisdizione sul territorio italiano per quanto riguarda le leggi in materia sanitaria e didattica e quindi di fatto non possono condizionare il legislatore. Si può solo sperare che una maggioranza parlamentare si accorga dell’errore insito nella legge voluta dal precedente governo, che ha infatti decretato “farmaco” l’Omeopatia anche se in essa non c’è presenza di materia o di principi attivi. Una legge quindi antiscientifica e pericolosissima. Di questo passo l’acqua informata o anche i “pensieri terapeutici” potrebbero essere definiti “farmaci” e quindi appannaggio della sola classe medica.”

Su posizioni critiche anche la dott.ssa Federica Brambilla (psicologa psicoterapeuta esperta in MNC): “Ero a conoscenza della possibilità di accesso a questa formazione, ma personalmente non l’ho mai valutata molto positivamente. I corsi a cui abbiamo accesso, come psicologi, sono molti, ma è il loro riconoscimento a mancare qui in Italia, contrariamente alla UE: chi frequenta questi corsi all’estero può esercitare, qui no. Rischia quindi di essere solo un business formativo.”

Il dott. Carminati, infine, condivide in parte le osservazioni e i timori dei colleghi. Il nostro Socio tiene poi a fare alcune precisazioni che dimostrano quanto lavoro ci sia ancora da fare in questo campo ancora così poco delineato.

Lavoro certamente per SIPAP, con le sue forze, ma soprattutto per l’Ordine Nazionale, in quanto interlocutore dello Stato, che speriamo diverrà sensibile a questo ulteriore campo di possibili competenze per gli Psicologi, come lo era stato l’Ordine della Lombardia guidato dalla SIPAP.

Ecco le puntualizzazioni di Carminati: ”a mio parere le considerazioni fatte dai colleghi riguardano la “prescrizione” del rimedio omeopatico e non l’esercizio della Professione che, non essendo regolamentata, è libera. Allo stesso tempo penso che più sono gli Psicologi diplomati in omeopatia e più vi è potere contrattuale anche a livello legislativo. Naturalmente diplomati nelle scuole serie, che prevedano almeno tre anni, 110 ore di lezione all’anno e la pratica clinica assistita in ambulatorio. A Milano vi sono una quindicina di scuole di omeopatia, ma solo tre hanno questi requisiti e solo una ammette gli Psicologi, quindi si spera che non sia solo un mero problema di “cassetta” (naturalmente mi riferisco alle scuole serie.). Che l’unione faccia la forza lo dimostra ciò che è successo ai Chiropratici che, ben organizzati, hanno ottenuto il primo riconoscimento nella finanziaria 2008 che istituisce il Registro dei Dottori in Chiropratica, cui possono iscriversi coloro che sono in possesso di diploma di laurea magistrale in Chiropratica (che esiste solo all’estero in una trentina di Università, di cui 17 negli USA) o titolo equivalente (non ancora specificato). Nessun accenno alla necessità di una laurea in medicina.”

La SIPAP Lombardia ringrazia i colleghi per il contributo al dibattito; se anche voi volete esprimere la vostra opinione o chiedere approfondimenti contattateci al seguente indirizzo: comunicazione@sipap-lombardia.it. Chi lo desiderasse sarà inoltre messo in contatto con i nostri esperti.
 
LEGGE PER LA PSICOTERAPIA CONVENZIONATA: posizione della Sipap Stampa
sabato 26 aprile 2008
Legge per la Psicoterapia Convenzionata: posizione della SIPAP


Come già affermato in una news precedente di questo sito [leggi] la SIPAP ribadisce la sua contrarietà agli ultimi emendamenti proposti alla cosiddetta proposta di Legge Cancrini sulla psicoterapia convenzionata.

Questa posizione è coerente con le azioni e le iniziative che la SIPAP, fin dalla sua fondazione nel 1995, ha sempre promosso per la tutela e per la salvaguardia della dignità professionale degli Psicologi qui nuovamente messa in pericolo.

Proponiamo, in allegato (pdf), l’interessante documento redatto dall’Ordine degli Psicologi del Veneto (a maggioranza SIPAP) sulla storia della proposta di legge sulla Psicoterapia Convenzionata in Italia, che include un'intervista a Stefano Crispino, presidente della SIPAP Nazionale, ed alcune iniziative concrete promosse dall’Ordine del Veneto.

L’allegato è un estratto del bollettino dell’Ordine che abbiamo ricevuto in anteprima grazie al presidente Marco Nicolussi, molto attivo su questo tema anche all’interno del Consiglio Nazionale dell'Ordine.

Per il ritiro degli ultimi emendamenti alla proposta di legge Cancrini è stata indetta una petizione online alla quale è possibile aderire collegandosi con questo indirizzo web:

http://www.petitiononline.com/ap2005/petition.html

Invitiamo i colleghi a firmare la petizione!

Infine segnaliamo tre articoli di approfondimento sulla Legge Cancrini e “dintorni” pubblicati sull’home page del sito nazionale della SIPAP (notizie in primo piano):
http://www.sipap.org

All'interno del sito troverete anche le istruzioni per inviare ai membri della XII commissione permanente della Camera dei deputati la tua richiesta di ritiro degli ultimi emendamenti alla proposta di legge Cancrini. [vai]
 
Scadenza pagamento anticipo IVA 27-12-07 Stampa
sabato 26 aprile 2008
Informazioni sull'anticipo IVA per i colleghi che svolgono prestazioni non sanitarie


CALCOLO ACCONTO IVA

a cura di Giacomo Mauri, dottore commercialista e consulente fiscale SIPAP Lombardia

Entro il 27.12.07 occorre annualmente procedere al calcolo dell'acconto IVA ed al relativo versamento.
I metodi che il contribuente può utilizzare per determinare l'acconto sono 3: storico, previsionale e alternativo. Quest'ultimo metodo è stato previsto in seguito alla sentenza del 20.10.1993 della Corte di Giustizia CEE, con la quale si è affermato che gli acconti non devono comportare versamenti di anticipazioni d'imposta.

La novità per il periodo d’imposta 2007 è che tutti i titolari di partita IVA sono tenuti all’utilizzo delle modalità di pagamento telematica, direttamente o tramite gli intermediari.

Inoltre, in caso di ravvedimento, per il versamento degli interessi dovuti in materia di IVA è stato istituito il nuovo codice tributo 1991.

Per ulteriori informazioni consultare le tabelle in allegato.
Per le altre informazioni sulle novità per la dichiarazione dei redditi 2007 si veda anche questa News: http://www.sipap-lombardia.org/modules/news/article.php?storyid=32

Ricordiamo che il dott. Mauri presta consulenza fiscale online gratuitamente per i soci SIPAP e che a questi ultimi sono riservata tariffe agevolate qualora si avvalgano della sua assistenza fiscale.
 
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