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STATUTO DELLA S.I.P.A.P. LOMBARDIA
SOCIETÁ ITALIANA PSICOLOGI AREA PROFESSIONALE
SEDE LOMBARDA
TITOLO I
(Natura – Finalità – Sede -Durata)
Art.1
(Natura)
È costituita l’Associazione “Società Italiana Psicologi Area Professionale sede Lombarda – S.I.P.A.P. della Lombardia”, che nel presente statuto, per brevità, viene indicata semplicemente col termine “SIPAP della Lombardia”.
Art. 2
(Finalità)
1. La SIPAP della Lombardia ha finalità culturali, scientifiche e professionali nel campo della psicologia e delle scienze affini, è apartitica e non ha scopo di lucro.
2. La SIPAP della Lombardia opera nel quadro e in applicazione delle leggi comunitarie e nazionali vigenti nel settore di appartenenza.
3. La SIPAP della Lombardia, per delega e su mandato della SIPAP Nazionale, si propone di:
a) diffondere la cultura psicologica e promuovere la presenza degli psicologi nei diversi contesti sociali, informando i cittadini sul ruolo e le competenze dello psicologo in tutti i rami della psicologia;
b) promuovere la qualità delle prestazioni e la cultura della verifica dei risultati, accreditando professionisti psicologi, enti ed associazioni che svolgono attività in ambito psicologico;
c) promuovere e favorire il confronto tra le diverse culture professionali in ambito psicologico;
d) promuovere e favorire il confronto tra diverse professioni su tematiche comuni inerenti la cultura psicologica;
e) promuovere e favorire tutte le iniziative tese a facilitare il progresso culturale, scientifico e professionale degli iscritti e di chi opera in ambito psicologico;
f) diffondere tra gli psicologi e chi opera in ambito psicologico le notizie utili per la professione ed informarli sulle attività dell’associazione;
g) tutelare la professione psicologica nell’interesse del mercato di riferimento e dei propri associati.
4. Per il raggiungimento delle finalità l’associazione si attiverà per:
a) realizzare politiche di sensibilizzazione a più livelli;
b) stilare protocolli di intesa con enti pubblici e privati, con ordini professionali ecc.;
c) confrontarsi con istituzioni nazionali, europee ed extracomunitarie al fine di meglio integrare le attività in ambito psicologico con quelle di altri paesi attraverso anche la organizzazione di incontri, stages presso enti di paesi esteri e ospitando professionisti di altre nazioni ecc.;
d) individuare e promuovere spazi per lo sviluppo dei processi di integrazione multiculturale in atto nella nostra società;
e) individuare metodiche e attività finalizzate alla certificazione di qualità dei processi formativi e delle attività professionali in ambito psicologico ed in particolare nella professione dello psicologo;
f) individuare e attivare processi di integrazione tra l’attività formativa e l’attività professionale;
g) individuare nuovi ambiti di attività psicologiche, stimolando e offrendo sostegno ai giovani che intendono intraprendere attività inerenti la cultura psicologica;
h) promuovere il consolidamento e lo sviluppo professionale degli psicologi attraverso la creazione di una rete di rapporti tra psicologi iscritti all’albo, associazioni che li rappresentano nelle varie aree e nei diversi settori della professione, mass media, enti e istituzioni pubblici e privati, associazioni imprenditoriali;
i) rappresentare gli associati a livello politico-istituzionale nei confronti degli organi della pubblica amministrazione, degli enti pubblici e privati, degli ordini professionali provinciali e regionali, anche attraverso la candidatura e la presenza di propri associati nelle sedi competenti;
j) svolgere indagini sui mercati ed altre attività di informazione in ordine alla evoluzione della professione psicologica;
k) orientare e coordinare le attività degli associati nell’ambito delle finalità e delle competenze dell’associazione;
l) svolgere opera di propaganda e di pubblicità al fine di tutelare il mercato di riferimento e i propri associati;
m) compiere interventi e svolgere funzioni e compiti derivanti da convenzioni e accordi con enti pubblici o privati italiani o esteri e con ordini professionali;
n) assolvere a tutti gli altri compiti che la legge, le disposizioni e gli organi comunitari, la pubblica amministrazione, possono affidare all’associazione, anche in funzione di una eventuale riforma della professione.
5. Per il raggiungimento degli scopi sociali la SIPAP della Lombardia potrà inoltre, purché il tutto in via strumentale al conseguimento del predetto oggetto sociale e comunque in via non prevalente, su specifico mandato della SIPAP Nazionale:
a) instaurare rapporti e compiere operazioni con organismi finanziari, nonché concedere e ricevere fideiussioni;
b) raccogliere conferimenti in denaro, donazioni e prestiti dai soci;
c) contrarre mutui, aperture di linee di credito in conto corrente e per sconto effetti, anticipazioni passive, operazioni di leasing e qualsiasi forma di finanziamento con istituiti di credito e società finanziarie;
d) richiedere ed utilizzare le provvidenze, i finanziamenti ed i contributi disposti dalla CEE, dallo Stato italiano, dalle Regioni, dalle Province, dalle Università, da Enti locali e da istituzioni private latu sensu;
e) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre imprese, associazioni, società, cooperative, fondazioni, consorzi od enti, costituiti o costituendi, che abbiano scopi similari, affini o complementari a quelli dell’associazione e partecipare alla loro attività.
Art. 3
(Sede)
1. La sede legale della SIPAP della Lombardia è in Milano, via Vittorio Veneto n. 4
2. Con delibera del Comitato di Coordinamento potrà essere trasferita la sede sociale e potranno essere istituite, trasferite e soppresse sedi secondarie, uffici periferici e simili.
Art. 4
(Durata)
La SIPAP della Lombardia ha durata indefinita, salvo le cause di estinzione di cui all’art. 27 del C.C. o previste dal presente Statuto.
TITOLO II
(Soci)
Art. 5
(Qualifica di socio)
1. Si può appartenere alla SIPAP della Lombardia in qualità di Socio Ordinario.
2. Sono Soci Ordinari coloro che, interessati alle finalità ed alle attività della SIPAP della Lombardia, abbiano versato la quota associativa stabilita dal Comitato di Coordinamento. Ogni Socio della SIPAP della Lombardia s’impegna a contribuire al perseguimento delle finalità indicate nell’art. 2 del presente Statuto.
3. Il Socio acquisisce la qualifica di Socio Ordinario, il diritto di voto in Assemblea dei Soci e la possibilità di usufruire di tutti i servizi attivati dall’associazione a seguito del versamento della quota associativa.
4. Sono Soci Ordinari Fondatori coloro i quali firmano l’atto costitutivo della SIPAP della Lombardia, che sarà registrato presso un notaio o l’ufficio del registro, e abbiano versato la quota associativa.
5. Sono Soci Costituenti coloro i quali, dopo aver versato la quota associativa, sottoscrivono l’atto costitutivo della SIPAP della Lombardia entro sei mesi dalla sua registrazione.
Art. 6
(Requisiti e procedure per l’ammissione)
1. Per assumere la qualifica di socio ordinario è necessario possedere i seguenti requisiti:
a) essere regolarmente iscritto all’Ordine degli Psicologi ovvero essere laureato o laureando oppure specializzando in Psicologia;
b) non essere interdetto.
2. Chi desidera diventare socio presenta domanda al Comitato di Coordinamento che, verificata la sussistenza dei requisiti, provvede alla iscrizione nel libro soci.
Art. 7
(Perdita della qualifica di Socio)
1. La qualifica di Socio si perde:
a) per scioglimento dell’associazione;
b) per recesso o per decesso del Socio;
c) per morosità.
2. Il Comitato di Coordinamento può inoltre, previa motivazione e parere favorevole del Comitato Esecutivo Nazionale della SIPAP Nazionale, deliberare l’espulsione di un associato, che dovrà essere ratificata dall’Assemblea dei Soci nella prima riunione utile:
a) a causa della perdita di uno o più requisiti di ammissione;
b) per il venir meno al comune intento di perseguire gli scopi sociali, non osservando le disposizioni statutarie e le deliberazioni dell’Assemblea dei Soci o del Comitato di Coordinamento o degli Organi della SIPAP Nazionale;
c) per non aver adempiuto, senza giustificato motivo, agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso la SIPAP della Lombardia e verso i terzi in nome e per conto della SIPAP della Lombardia.
TITOLO III
(Organi)
Art. 8
(Organi associativi)
1. Gli organi della SIPAP della Lombardia sono:
a) l’Assemblea dei Soci;
b) il Comitato di Coordinamento Locale;
c) il Coordinatore;
d) il Vicecoordinatore;
e) il Segretario-Tesoriere.
Art. 9
(Assemblea dei Soci)
1. L’Assemblea dei Soci può essere Ordinaria e Straordinaria ed è costituita da tutti i Soci in regola con la quota associativa.
2. L’Assemblea Ordinaria dei Soci è convocata almeno una volta l’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, dal Coordinatore del Comitato di Coordinamento che la presiede ovvero, in caso di impedimento, dal Vicecoordinatore per trattare e deliberare sugli argomenti di sua competenza e precisamente:
a) determinare l’indirizzo politico-professionale della SIPAP della Lombardia e deliberare sugli orientamenti generali;
b) approvare il bilancio consuntivo e preventivo;
c) eleggere con votazione segreta i membri del Comitato di Coordinamento;
d) trattare tutti gli argomenti che sono di sua competenza o che siano posti all’ordine del giorno; l’Assemblea dei Soci potrà anche deliberare sull’eventuale responsabilità dei membri del Comitato di Coordinameno.
3. L’Assemblea Straordinaria dei Soci è convocata dal Coordinatore del Comitato di Coordinamento che la presiede ovvero dal Vicecoordinatore, ogni volta che se ne presenti la necessità ovvero, senza ritardo, quando sia richiesto con motivazione scritta da almeno due componenti del Comitato di Coordinamento o un terzo dei Soci con diritto di voto.
4. L’Assemblea Straordinaria dei Soci delibera sugli argomenti di sua competenza ed in particolare sui seguenti argomenti:
a) modifiche dello Statuto;
b) decadenza anticipata degli organi associativi;
c) revoca del Coordinatore;
d) scioglimento della SIPAP della Lombardia.
5. La convocazione dell’Assemblea dei Soci, tanto Ordinaria che Straordinaria, sarà fatta a mezzo fax e/o posta e/o e-mail, almeno trenta giorni prima della data stabilita. La convocazione dovrà prevedere il luogo dell’adunanza, la data e l’ora della prima e della seconda convocazione e l’ordine del giorno.
6. L’Assemblea dei Soci, sia Ordinaria che Straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la metà dei Soci in regola con la quota associativa e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti e adotta le proprie decisioni a maggioranza semplice dei presenti.
7. L’Assemblea Straordinaria dei Soci, potrà deliberare in ordine alle modifiche statutarie, in deroga a quanto previsto dall’art. 21 C.C., in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli associati aventi diritto di voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti e con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.
8. In ordine allo scioglimento della SIPAP della Lombardia e alla devoluzione del patrimonio delibera, sia in prima che in seconda convocazione con le maggioranze previste dall’art. 21 ultimo comma C.C.
9. L’Assemblea dei Soci, sia Ordinaria che Straordinaria, vota su qualsiasi punto all’ordine del giorno con voto palese per alzata di mano, ad eccezione del voto sulle persone.
Art. 10
(Comitato di Coordinamento)
1. Il Comitato di Coordinamento è l’organo operativo e di rappresentanza della SIPAP della Lombardia. È suo compito:
a) dare esecuzione agli orientamenti generali e politico-professionali espressi dall’Assemblea dei Soci;
b) eleggere tra i suoi membri, entro trenta giorni dalle elezioni, il Coordinatore, il Vicecoordinatore e il Segretario-Tesoriere;
c) deliberare su argomenti di politica-professionale, gestionale e organizzativa, ad esclusione di quelle esplicitamente demandate per Statuto alla SIPAP Nazionale, in linea con le decisioni approvate dall’Assemblea dei Soci;
d) vigilare sull’osservanza dello Statuto, sull’amministrazione e in genere su quanto può interessare il buon andamento della SIPAP della Lombardia;
e) provvedere all’ordinaria e straordinaria amministrazione e curare il patrimonio mobiliare ed immobiliare della SIPAP della Lombardia;
f) determinare l’importo della quota annuale dei soci e provvedere agli adempimenti per la sua riscossione;
g) versare alla SIPAP Nazionale la quota associativa annuale per ciascun socio iscritto;
h) predisporre, entro il 31 marzo di ogni anno, i bilanci consuntivo e preventivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci;
(continua...)
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