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News
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domenica 14 dicembre 2008 |
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Strane proposte di collaborazione professionale alle psicologhe
Progetto Educazione - Lavoro di "Padre Giuseppe Patrignani" e Progetto Atlas di "Padre Ruggero Vallese"
Invitiamo le colleghe a leggere con attenzione per evitare situazioni spiacevoli e/o perdite di tempo:
Da più di un anno nel Web (forum, mailing list e gruppi di discussione di psicologi) circolano testimonianze e dibattiti in merito a due signori - che quasi sicuramente corrispondono alla stessa persona nascosta dietro falsi nomi e qualifiche - e alle loro strane proposte/progetti, coincidenti tra loro per modalità d'approccio, stile e contenuto. I nomi dichiarati sono "Padre Patrignani" e "Padre Vallese": li pubblichiamo in quanto già presenti e visibili in Rete, sottolineando che si tratta solamente delle identità che forniscono quando contattano le colleghe.
Ci risulta che i loro "progetti", comunicati telefonicamente a molte colleghe in tutta Italia, consistano nella proposta di prendere come inservienti nel proprio studio privato (per lavori di pulizia e cura fisica dei locali) degli ex-studenti universitari non laureati e ormai adulti, in situazioni di marginalità socioeconomica e privi di appoggio familiare. Il "progetto" prevede che ad ogni psicologa venga assegnata una di queste persone, cui lei non deve alcuna retribuzione; il "Padre" spesso riferisce di contare su alcuni finanziamenti che permetterebbero di offrire a ogni ragazzo preso in carica un mensile di circa 490 €, ed alla psicologa che lo assiste un compenso di 800 € al mese.
Questo il quadro generale….che potrebbe, talora, anche sembrare credibile, ma inizia a destare sospetti non appena si tenta di avere qualche informazione più concreta sul progetto stesso e sull’identità delle persone, delle strutture e delle associazioni coinvolte. In realtà, sono molti gli strani dettagli che rendono queste proposte poco credibili, gettando non pochi sospetti sulle reali intenzioni del responsabile presunto "Padre".
Le testimonianze di cui siamo a conoscenza concordano su una serie di punti:
1- Il cellulare usato per i contatti è sempre lo stesso, sia che il fantomatico signore si presenti come padre Patrignani che come padre Vallese. Le poche volte che ha chiamato da un fisso non riservato, il numero risulta (da ricerche sul web) quello di un Centro di Onicosmesi di Modena;
2- Il primo contatto telefonico spesso è preceduto da sms, anche ripetuti; una modalità abbastanza inconsueta - oltre che poco professionale – per proporre collaborazioni. Anche in assenza di risposta ai messaggi (e quindi, presumibilmente, d’interesse) seguono, dopo qualche settimana, le chiamate. E' frequente una certa insistenza: se il "Padre" non riesce a ottenere risposta prova più volte;x
3- Gli psicologi contattati sono tutti di sesso femminile (e hanno quasi tutte dei recapiti su internet);
4- Il presunto Padre ha una voce forte, priva di accento, e sebbene si presenti con educazione usa un tono deciso e autoritario. Ha grande padronanza linguistica, parla con rapidità ed irruenza, e tende a trattenere a lungo al telefono l'interlocutrice. In alcuni casi, l’impressione ricevuta è di pressione psicologica ed atteggiamento manipolatorio;
5- Non sono mai fornite spiegazioni precise e dettagliate sul progetto: alla richiesta di riferimenti concreti il "Padre" resta sul vago e talora s'innervosisce. Da alcune testimonianze risulta che in seguito alla domanda di una documentazione scritta, l'ipotetico prete è sparito e non si è fatto più sentire, oppure ha obiettato dicendo che per avere in mano una "carta" bisogna prima dare il consenso, fare la prova anche di una settimana, e presto, altrimenti si perdono i finanziamenti. E' anche capitato che in seguito al rifiuto di una collega abbia atteso 2 anni per richiamarla presentandosi con un nome ancora diverso;
6- Questo signore si è più volte interessato, con varie scuse, oltre che al lavoro anche alla casa, alla famiglia, alla vita privata delle colleghe contattate, e persino al loro aspetto fisico (è stato riferito un particolare interesse ed apprezzamento per le unghie lunghe).
Ci si chiederà, a questo punto, cosa è successo in quei pochissimi casi in cui le colleghe hanno mostrato interesse alla collaborazione.
Dalle testimonianze di cui siamo a conoscenza, le psicologhe sono state successivamente contattate da un soggetto che appariva molto spaventato e disposto a tutto pur di lasciare le suore che lo assistono al momento, le quali, a suo dire, al di là dell'ospitalità e dell’aiuto, lo avevano sempre trattato male. Il tono e l’atteggiamento del presunto "assistito" - che si presenta come un quarantenne disperato, senza famiglia e senza lavoro - viene descritto all'opposto di quello del "prete": ha una voce sommessa, poco mascolina e quasi effeminata, con un forte accento bolognese, è titubante nel parlare, ansioso, a volte quasi tremante. Le sue telefonate, al contrario di quelle del "Padre", sono molto brevi. Le colleghe contattate tendono a escludere che il "prete" e il "quarantenne" possano essere la stessa persona, sebbene il numero di cellulare da cui i due chiamano sia sempre quello (cosa che viene giustificata col prestito del cellulare del parte del "Padre" al povero quarantenne, per consentire i contatti con la psicologa). A proposito del rapporto fra il presunto assistito e le suore che lo ospitano (anche in questo caso, nessun riferimento preciso a conventi, associazioni etc.), una collega recentemente riferisce dettagli al limite del surreale, quali "addirittura deve pulire le tazze del water con la lingua", "gli fanno le perquisizioni corporali", "non può portare slip sotto ai pantaloni", oltre a varie punizioni fisiche. Paradossalmente, la proposta fattale dal "Padre" prevedeva un lavoro psicologico sulla persona affiancato (?) da una linea educativa nondimeno rigida, punitiva e umiliante, della cui validità questi cercava di convincere la collega perplessa con continue e lunghe telefonate, aggiungendo sempre qualche nuovo dettaglio ("l'uso della verga", "la tirata di orecchie", perfino il mangiare gli avanzi della psicologa dal suo piatto, presentato come segno di altissimo rispetto). E' da precisare che la disponibilità di questa collega era solo apparente, finalizzata a cercare di veder chiaro nella faccenda (non sapendo ancora dell'esistenza di casi analoghi, ipotizzava addirittura si trattasse di uno scherzo telefonico di un vecchio conoscente). Ad ogni modo, il rapporto telefonico con le psicologhe cessa non appena si avvicina il momento di concretizzare la collaborazione: il "Padre" inizia a temporeggiare sulla presa in carico adducendo pretesti indipendenti dalla sua volontà, fino a sparire nel nulla, e anche il "quarantenne" smette di chiamare.
Finora non abbiamo notizia di nessun caso in cui la collaborazione si sia effettivamente avviata, e "prete" e "assistito" sono rimasti senza volto e senza identità.
Alcune colleghe, perplesse e spaventate, hanno già allertato i loro Ordini Regionali in merito a queste strane vicende. Tuttavia, sarebbe auspicabile che i fatti in questione abbiano la massima risonanza all’interno della categoria, per evitare che le colleghe siano colte dall’"effetto sorpresa" venendo contattate da questo bizzarro signore, il quale potrebbe agire da solo o con un "compare". Appare infatti alquanto probabile possa trattarsi di una persona - o una coppia - psicologicamente disturbata e disturbante, purtroppo incapace di chiedere aiuto, anche se – ce lo auguriamo - priva di intenti criminali.
Invitiamo comunque le colleghe alla MASSIMA CAUTELA e a contattarci qualora fossero in possesso di ulteriori informazioni.
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domenica 14 dicembre 2008 |
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Presentato il Disegno di Legge di modifica
dei termini del Trattamento Sanitario Obbligatorio
di Lelio Bizzarri – SIPAP Lazio
Il 6 maggio 2008 è stato presentato alla Commissione IGIENE E SANITA’ (Commissione XII) del Senato, su iniziativa dei Senatori Carrara, Bianconi e Colli, il disegno di legge n. 348, per la modifica degli articoli 33, 34 e 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 riguardanti l’assistenza psichiatrica. In questi articoli vengono regolamentate le misure di Trattamento Sanitario Obbligatorio, secondo le direttive della legge 13 maggio 1978 n. 180 (la cosiddetta Riforma Basaglia). Questa ultima, dopo 72 anni mandava in soffitta la legge 14 febbraio 1904 n. 36 che stabiliva che: “Debbono essere custodite e curate nei manicomi le persone affette per qualunque causa da alienazione mentale, quando siano pericolose a sè o agli altri o riescano di pubblico scandalo e non siano e non possano essere convenientemente custodite e curate fuorché nei manicomi. Sono compresi sotto questa denominazione, agli effetti della presente legge, tutti quegli istituti, comunque denominati, nei quali vengono ricoverati alienati di qualunque genere.” (Art. 1). Una Riforma importantissima quella promossa dallo psichiatra Franco Basaglia co-fondatore del movimento Psichiatria Democratica il quale culminò con la ratifica della legge 180 che prevedeva tra le altre cose la chiusura degli istituti manicomiali e l’attivazione di servizi di rete per l’assistenza e l’integrazione sociale dei malati psichici. Si chiudeva, così, un capitolo nero dell’assistenza psichiatrica, più di settanta anni di storia del nostro Paese durante i quali persone affette da disturbi psichici, persone con ritardo mentale più o meno grave, disabili motori e sensoriali, bambini orfani o semplici persone sole e indigenti, sono state rinchiuse in veri e propri lager fatiscenti, senza assistenza e senza nessuna speranza di riabilitazione.
D’altro canto la Riforma Basaglia è stata anche ampiamente criticata, per il fatto che i servizi di assistenza e di sostegno ai pazienti dimessi dagli istituti manicomiali e alle loro famiglie, non furono attivati in maniera sufficiente ribaltando sulle famiglie l’onere dell’assistenza e della cura dei familiari bisognosi di aiuto o nel peggiore dei casi, abbandonando a loro stessi i pazienti. Da più parti, quindi, sono stati richiesti interventi per ovviare a questa situazione e per rendere più dignitosa la vita fuori dagli istituti, per continuare il trattamento delle patologie anche dopo la dimissione, per costruire una rete di amicizie, per riallacciare i rapporti con i familiari (laddove necessario), in sostanza, per permettere ai pazienti di riprogettare la propria vita (lavoro, studio, famiglia, ecc.). Accanto a questi interventi positivi, sono state invocate da alcuni settori della società facenti riferimento ad Alleanza Nazionale (vedi programma di governo Quarta missione 1 punto: Sanità) e a Forza Italia (programma Punto 7 Sanità), misure restrittive per prevenire drammatici fatti di cronaca nei quali alcuni ex-pazienti di manicomi si sarebbero resi artefici di crimini violenti a causa della loro patologia. Si arriva così al 6 maggio 2008 giorno in cui viene presentato alla Commissione XII del Senato il disegno di legge n. 348 il quale ha come unico ed esclusivo obiettivo quello di rendere più “snelle le procedure per l’autorizzazione al Trattamento Sanitario Obbligatorio”.
Vediamo ora in dettaglio come vengono riscritti gli articoli della legge 833/78 in tema di Trattamento Sanitario Obbligatorio. Innanzitutto prendiamo in esame l’art. 2 del disegno di legge che interviene a modificare l’art. 34 della succitata legge. La modifica più evidente e dalle conseguenze più gravose è sicuramente quella che interessa il comma 4 di questo articolo il quale specifica le condizioni per le quali è legittimo ipotizzare un provvedimento di TSO e che recita come segue: “Il trattamento sanitario obbligatorio per malattia mentale può prevedere che le cure vengano prestate in condizioni di degenza ospedaliera solo se esistano alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici, se gli stessi non vengano accettati dall'infermo e se non vi siano le condizioni e le circostanze che consentano di adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extraospedaliere. Il provvedimento che dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera deve essere preceduto dalla convalida della proposta di cui al terzo comma dell'articolo 33 da parte di un medico della unità sanitaria locale e deve essere motivato in relazione a quanto previsto nel presente comma”. È evidente da quanto abbiamo riportato che il TSO è da intendersi come estrema ratio e da attuare solo nei casi in cui non sia più possibile prendere efficaci misure alternative. Inoltre, si prevede che la proposta di un medico generico debba essere convalidata da un medico dell’Unità Sanitaria Locale (l’attuale Azienda Sanitaria Locale), ciò proprio per non lasciare ad un’unica figura professionale l’onere di suggerire un provvedimento così drammatico.
Riportiamo ora come dovrebbe essere modificata questa parte della legge successivamente alla ratifica del ddl n. 348: “Il trattamento sanitario obbligatorio (TSO) può essere proposto nei confronti del malato per il quale il medico proponente, di cui all’articolo 33, terzo comma, certifichi lo stato di malattia psichica e la necessità di cure medico-psichiatriche indifferibili a cui il paziente si oppone assolutamente. Può essere altresì, proposto nei confronti del malato che si sottrae attivamente alla valutazione medica e per il quale il medico possa motivare il ragionevole sospetto di stato di malattia psichica necessitante di urgenti cure psichiatriche.”. Salta immediatamente agli occhi come siano spariti dal nuovo comma le raccomandazioni a ricercare soluzioni alternative e a ricorrere al TSO solo nei casi di gravissima alterazione mentale (come ad esempio uno stato psicotico paranoide con possibilità di comportamenti violenti). Inoltre, aspetto ancor più inquietante il Trattamento Sanitario Obbligatorio può essere proposto anche nei casi in cui una persona si rifiuta di farsi visitare, mentre il medico (che può essere anche un medico generico) ha il “sospetto” di uno stato di malattia psichica che necessità cure psichiatriche urgenti. Sentir parlare di sospetto in un contesto come questo fa venire letteralmente i brividi... sembra di sentir usare un linguaggio di altri tempi. Prendiamo ora in considerazione quali sono le procedure e i tempi affinché venga adottato un provvedimento di TSO e come, invece, cambieranno se verrà ratificato il Disegno di Legge. L’art. 35 della legge 833/78 prevede che su proposta del medico, successivamente convalidata da un medico della ASL, il sindaco del Comune in cui risiede il soggetto in questione renda effettivo il provvedimento entro 48 ore (2 giorni): tempo questo che sembra ragionevolmente lungo per prendere seriamente in considerazione la proposta del medico, ascoltare pareri ed eventualmente verificare se i familiari della persona interessata sono d’accordo con il provvedimento oppure hanno intenzione di presentare ricorso. Al contrario, l’art. 3 del Disegno di Legge (che va a modificare il succitato art. 35) prevede che il sindaco trasformi la proposta del medico in provvedimento esecutivo entro 12 ore. Con la nuova modalità quindi ci sarà un tempo decisamente esiguo per prendere una decisione così importante e il rischio che la fretta possa essere cattiva consigliera non è così tanto remoto. Inoltre, altra differenza macroscopica sarà relativa al fatto che, mentre adesso l’ordinanza sindacale deve essere ulteriormente convalidata dal Giudice Tutelare entro 48 ore dalla sua emissione, con l’introduzione delle norme previste dal Disegno di Legge la decisione se prolungare il TSO o annullare il provvedimento passa allo psichiatra responsabile del Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura Ospedaliero (SPDCO) dove il soggetto in questione deve essere accompagnato a seguito dell’ordinanza sindacale. Con la nuova stesura dell’art. 35 verrà, quindi, completamente ribaltata la logica rispetto al ruolo del Giudice Tutelare, il quale, mentre adesso è tenuto ad esprimersi rispetto al provvedimento preso dal sindaco sia in senso positivo, ratificandolo a sua volta, sia in senso negativo, annullandolo, in futuro dovrà intervenire solo se intende annullare il provvedimento del sindaco, il che di norma accade solo se qualcuno (ad es. familiari) presenta ricorso. Se il Giudice Tutelare non prende posizione avversa all’ordinanza sindacale, tutto passa in mano allo psichiatra responsabile del SPDCO il quale ha il compito entro 48 di decidere se:
§ Dimettere il paziente e annullare il provvedimento di Trattamento Sanitario Obbligatorio Ospedaliero (TSOO);
§ Trasformare il provvedimento di TSOO in Trattamento Sanitario Volontario (TSV);
§ Confermare l’ordinanza sindacale e attuare il TSO.
Lo psichiatra ha solo l’obbligo di comunicare al sindaco e al giudice tutelare la sua decisione, pena l’annullamento del provvedimento preso. In sintesi nel giro di meno di 2 giorni e mezzo una persona che presenta dei disturbi psichici può ritrovarsi ricoverata in un reparto psichiatrico di un ospedale contro la propria volontà. Il peggio, però, deve ancora venire dato che attualmente la legge prevede che il TSO duri di norma 7 giorni e un suo prolungamento oltre questo termine debba essere motivato dal medico e successivamente approvato dal sindaco e dal giudice tutelare. Con le nuove norme, il TSO può durare fino a 30 giorni, termine oltre il quale il provvedimento dovrebbe decadere automaticamente, salvo richiesta dello psichiatra del SPDCO e successiva approvazione per ordinanza sindacale. Anche in questo caso il giudice tutelare non è tenuto ad approvare la proroga, ma solo eventualmente ad annullarla o a disporre accertamenti circa la legittimità della stessa. Se, invece, viene predisposto il ricovero in un servizio extra-ospedaliero (ad es. una Comunità Terapeutica) la durata “naturale” del trattamento diventa di sei mesi! Infatti, il disegno di legge intende introdurre l’art. 35-bis nella legge 833/78 istituendo i cosiddetti Trattamenti Sanitari Obbligatori extra-ospedalieri. Questa modalità di trattamento può essere attuata “Nei casi in cui, successivamente alla prima naturale scadenza del TSOO, di cui all’articolo 35, comma 7, il malato versi in condizioni psichiche che richiedano l’applicazione di idoneo trattamento terapeutico riabilitativo territoriale di medio o lungo periodo a cui il malato, per ragioni di malattia, si opponga...” come recita il 1° comma dell’art. 4 del Disegno di Legge. In altre parole se dopo il primo mese di ricovero in ospedale il paziente mostra ancora sintomi psicopatologici, può essere costretto a seguire un trattamento presso un Centro di Salute Mentale (risiedendo nel proprio domicilio) oppure a ricoverarsi in una Comunità Terapeutica per mesi e forse anni (anche il termine di 6 mesi per TSO extra-ospedaliero può essere prorogato previo parere favorevole di un commissione psichiatrica che segue il caso, secondo quanto previsto dall’art. 35-quater, introdotto dal Disegno di Legge). Si pongono, così, problemi etici e teorici di grande rilevanza, visto che si intende trasformare il TSO, da estremo rimedio a situazioni patologiche gravi e che pongono questioni di pericolosità per sè e per gli altri del malato, in una prassi terapeutica di più ampio utilizzo. Di fronte a questo ribaltamento di logica diventano poca cosa i tentativi di istituire forme di tutela quali il vincolo delle Comunità Terapeutiche a non ospitare più di 20 degenti o la formazione di commissioni psichiatriche che vigilino sulla legittimità delle proroghe dei TSO-extraospedalieri (art. 35-ter introdotto dal Disegno di Legge).
Non è difficile, infatti, immaginare come il ricovero in una comunità per sei mesi insieme ad altri 19 utenti con svariate patologie psichiche e/o intellettive possa risultare alienante e aggravare lo stato psicopatologico di un paziente a tal punto da giustificare il rinnovo del provvedimento di Trattamento Sanitario Obbligatorio. Per non parlare poi dei casi di abuso e incuria che avvengono quotidianamente nelle CT, ampiamente documentati dalla cronaca del recente passato, i quali possono addirittura produrre una regressione tale dal giustificare un nuovo TSO. È proprio alla luce dei diffusi e ripetuti casi di maltrattamenti che mi sembrano troppo sbrigative le dichiarazione dei firmatari del Disegno di Legge con le quali affermano che: “Tale procedura (quella adottata dall’attuale legge 833/78, nda), piuttosto gravosa e articolata, è stata originariamente pensata per evitare rischi di abuso e per assicurare all’infermo di mente idonea tutela giuridica nella fase della decisione amministrativa. Tuttavia tali rischi si sono dimostrati inesistenti e sicuramente contrastati sufficientemente dall’azione degli stessi psichiatri del Servizio psichiatrico di diagnosi e cura ospedaliero (SPDCO), cosicché la procedura è divenuta solo un inutile ostacolo alla cura e all’assistenza obbligatoria del malato.” e con le quali vorrebbero liquidare ogni perplessità e resistenza nell’adottare il TSO. Inoltre, detta prassi terapeutica risulterebbe essere un anacronismo anche dal punto di vista teorico, alla luce dei risultati delle recenti ricerche (APA, 2001 ed. it. ASPIC, 2004) condotte da John Norcross e colleghi membri della 29° Divisione dell’American Psychological Association, secondo i quali proprio l’alleanza terapeutica, il coinvolgimento del paziente nella psicoterapia e la condivisione degli obiettivi della stessa tra paziente e terapeuta, sarebbero fattori curativi imprescindibili. È superfluo a questo punto sottolineare come queste condizioni così importanti per il successo di una terapia psicologica, siano incompatibili con qualsiasi forma di trattamento obbligatorio. Un’enorme lacuna si evidenzia quindi nel Disegno di Legge (cosi come del resto nella legge 833/78), ovvero la mancanza della definizione dei destinatari del TSO e dei suoi obiettivi. In altre parole, a quali patologie è legittimo estendere questo tipo di provvedimenti? Alle psicosi che conducono ad un rischio di aggressione verso altre persone? Ai Disturbi dell’Umore che possono determinare comportamenti auto-lesionisti irreparabili? Alle forme di Anoressia Mentale che rischiano di debilitare irrimediabilmente l’organismo? O a tutte le forme di Disturbi Psichiatrici e Deficit Intellettivi che non implicano un livello significativo di pericolosità sociale, ma pongono solo questioni di assistenza, cura e integrazione sociale? Inoltre, se è vero che non tutte le persone affette da Disturbi Psichiatrici possono arrecare danno a sè e/o agli altri, è altrettanto vero che le persone non affette da Disturbi Psichiatrici possono essere pericolose per la società: ad esempio uno studio dell’Istituto Superiore di Sanità ha dimostrato la strettissima correlazione tra abuso di sostanze psicotrope (stupefacenti, alcol, psicofarmaci, ecc.) e incidenti stradali. Secondo la logica della “tutela sociale” si dovrebbe applicare il TSO anche ai casi di abuso e dipendenza da sostanze! Ancora, quali obiettivi deve proporsi il TSO? Far rientrare i sintomi più gravi (deliri paranoidi, allucinazioni, ideazioni suicide, ecc.) o condurre il paziente alla guarigione? E in questo secondo caso, che succede a quanti sono affetti da forme psicopatologiche inguaribili quali la Schizofrenia o il Ritardo Mentale o l’Autismo?
Tutte questioni alle quali gli onorevoli Senatori firmatari del Disegno di Legge non hanno messo, per cosi dire, penna, ma che a mio parere chi volesse migliorare la Riforma Basaglia dovrebbe affrontare.
In conclusione, il grande capitolo dell’Assistenza Psichiatrica non può essere ridotto alla questione del Trattamento Sanitario Obbligatorio, molte altre questioni vanno affrontate, quali l’integrazione dei modelli biologico, psicologico e sociale per la comprensione ontologica della psicopatologia psichiatrica, così come quella dei contributi che possono dare la psicofarmacologia, la psicoterapia, la psicologia di comunità per curare e accrescere la Qualità della Vita di queste persone. Elencare le strategie per la socializzazione delle persone affette da disturbi psichiatrici esula dall’obiettivo di questo lavoro. Posso, però, dire in estrema sintesi che non ritengo la coercizione uno strumento di prevenzione e cura della psicopatologia, al contrario molto occorre lavorare per creare un tessuto sociale in grado di accogliere e integrare le persone con disabilità psichica dando loro sostegno psicologico, sociale ed economico. A questo proposito molto possono i fare i colleghi psicologi con la creazione di laboratori, gruppi di incontro, servizi di sostegno psicologico ai familiari, gruppi di supervisione per gli operatori, oltre, ovviamente, a rilanciare il contributo della psicoterapia accanto alla terapia farmacologica. È ora che la psicologia cominci a dire la propria anche su questi ambiti della psicopatologia per troppo tempo lasciati ingiustificatamente sotto l’esclusiva egida della psichiatria. È tempo che gli psicologi diano un contributo significativo alle grandi riforme del vivere sociale!
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domenica 14 dicembre 2008 |
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Nell’ultimo numero de “La Professione di Psicologo” il Presidente del CNOP, dott. Palma, si chiede se non sia il caso che le Università che propongono corsi di laurea in Psicologia precisino che i relativi ambiti lavorativi sono “sbocchi professionali puramente teorici”. Nel nostro piccolo vorremmo passare dalla teoria alla pratica di quanto accade ormai da anni per chiederci a nostra volta come mai le molte aree lavorative accreditate dalla Società Italiana di Counseling (SICo) ci appaiono così simili alle aree non cliniche della Psicologia. È sotto gli occhi di tutti il fatto che esista un conseling scolastico, uno sessuologico, uno aziendale e così via (per l’elenco completo si veda il sito della SICo): le notizie che ci arrivano testimoniano un discreto volume di lavoro per i vari operatori non-psicologi – a partire dall’attività di counseling/coaching svolta in studio con singoli clienti fino ai progetti condotti nelle scuole e in altri ambiti.
Concordiamo sul fatto che iniziamo ad essere troppi, che frequentemente i curricula sono ricchi di esperienze volontarie e poverissimi di lavori retribuiti e che i 70’000 studenti di Psicologia attualmente iscritti all’Università troveranno difficilmente una collocazione degna della propria formazione (che è spesso di qualità - su questo dissentiamo da Palma). Ci chiediamo però come mai altre figure professionali, il cui operato è almeno in parte sovrapponibile all’attività dello Psicologo non-clinico, riescano invece a trovare sbocchi lavorativi che erodono l'attività professionale degli Psicologi.
Riteniamo che la c.d. Sentenza Platè – che assegna la diagnosi psicologica allo Psicologo – avrebbe potuto già da tempo rappresentare un punto di partenza interessante per rivendicare l’esclusività professionale anche in quegli ambiti che tutti noi, da studenti, ritenevamo implicitamente essere appannaggio dello Psicologo - e che invece si sono rivelati appannaggio di molti. Nemmeno noi pensiamo che, come dice Palma, il CNOP possa “rispondere alla domanda di lavoro di tutti laureati in Psicologia”: vorremmo però trovare una risposta ai nostri interrogativi e vedere azioni concrete di promozione e di difesa dei confini della nostra Professione, perché pensiamo che la Sentenza Platè (ricercata fortemente dalla SIPAP quando era maggioranza all’Ordine della Lombardia) sia sicuramente già molto, ma non ancora abbastanza.
Il Coordinamento della SIPAP Lombardia
PS: a proposito di formazione pensiamo che la strada di un eventuale allungamento del percorso formativo dello Psicologo – che sia richiesto a tutti o "caldeggiato" facendo leva sulle insicurezze dei giovani colleghi – condurrebbe solo all’assurda situazione di una competizione lavorativa fra una figura professionale (il counselor non-psicologo) che studia solo 3 anni dopo il diploma di scuola superiore ed un’altra (lo Psicologo) che studia già oggi 5-6 anni a tempo pieno e che non crediamo ne debba studiare altri ancora per poter esercitare serenamente la Professione.
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domenica 14 dicembre 2008 |
Saldo dei contributi ENPAP 2007: i vantaggi della dichiarazione telematica
Ricordiamo che il 31 luglio p. v. scade il termine per il saldo dei contributi ENPAP relativi all'anno 2007.
Chi sceglie la presentazione telematica dei propri dati (tramite l'area riservata del sito www.enpap.it) dovrà comunque versare i contributi entro giovedì prossimo, ma eviterà di recarsi in Posta per la raccomandata e avrà rilasciata immediatamente la fattura. Chi inoltre ha attivato la "Carta Enpap" potrà pagare direttamente tramite il sito dell'Ente quanto dovuto.
Chi deve presentare la comunicazione dei propri redditi 2007? Tutti gli psicologi iscritti all`Enpap al 31 dicembre 2007. Gli psicologi che hanno iniziato l'attività nel corso del 2008 non sono tenuti ad oggi ad alcun adempimento.
Quali dati include la comunicazione dei redditi? a) il reddito netto professionale di lavoro autonomo b) i corrispettivi lordi derivanti dall`attività libero professionale. Per gli psicologi convenzionati vi è in più da dichiarare i ''redditi daconvenzione''.
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domenica 14 dicembre 2008 |
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Eliminato l’obbligo di pagamento con assegni e bonifici per i compensi superiori a € 499,99
Il 25 giugno è stato pubblicato il Decreto Legge n.112/2008 che introduce alcune modifiche fiscali rilevanti anche per gli Psicologi liberi professionisti.In particolare segnaliamo che domani, 1 luglio 2008, non entrerà in vigore il tetto di € 499,99 massimi percepibili in contanti - introdotto dal Decreto Bersani - che sarebbe sceso a 99,99 euro fra un anno.Elenchiamo qui di seguito le principali novità e daremo ulteriori notizie non appena saranno disponibili e alleghiamo in fondo alla news il Vademecum Bersani-Visco illustrativo di tutte le altre modifiche introdotte dal 2006.
Studi di settore Pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dei dati relativi agli studi di settore entro il 30 settembre di ogni anno (entro il 31 dicembre 2008 per l’anno fiscale in corso). A partire dal 2009 saranno inoltre calcolati anche su base locale (federalismo fiscale).
Modalità di pagamento dei compensi professionali I compensi dei professionisti saranno riscuotibili i contanti per qualunque importo: è stato infatti cancellato l’obbligo di percepire tramite assegno o bonifico le parcelle superiori al tetto di € 499,99 che sarebbe sceso ad € 99,99 il 1 luglio 2009.
Assegni e trasferimenti di contante L’importo massimo per gli assegni non trasferibili passa da € 5.000 a € 12.500: quest’ultimo tetto è valido anche per gli assegni circolari e per il denaro depositato su libretti al portatore bancari e postali.
Per leggere tutto il testo del Decreto sulla Gazzetta Ufficiale clicca qui.
Per un excursus su tutte le modifiche introdotte dal Decreto Legge clicca qui.
dott. Giacomo Mauri, Commercialista
Consulente fiscale SIPAP Lombardia
Vademecum Legge Bersani - Visco per gli Psicologi NORME FISCALI.pdf
Vademecum Legge Bersani - Visco per gli Psicologi PUBBLICITA', TARIFFE, PRIVACY.pdf
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