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Area Giovani / Iniziare la Professione
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Notizie utili per chi è all'inizio della Professione! Smile     
  
   
Cosa può fare lo Psicologo?
         

Per legge "la professione di psicologo comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito".  (L. n.56 del 1989)
Di conseguenza l'ISCRIZIONE ALL'ORDINE permette di svolgere tutte queste attività.
Solo la psicoterapia è vincolata alla successiva specializzazione quadriennale, mentre tutto il resto è attività "da psicologo". 

Ecco la modulistica ufficiale messa a disposizione dall'Ordine degli Psicologi della Lombardia, per potersi iscivere all'Albo e per altre esigenze o servizi utili:  

       
  
Per iniziare...
     

ADEMPIMENTI PER INIZIARE L'ATTIVITA'
Per iniziare la libera professione di Psicologo è necessario aprire una partita IVA: chi nei 3 anni precedenti non ha mai esercitato attività d'impresa o autonoma può usufruire di un regime fiscale agevolato
 con pagamento di imposte fissato al 10% per i primi 3 anni di attività. Ricordiamo che gli anni in questione sono anni solari, e che quindi chi apre l'attività a fine anno, ad es. a novembre, avrà un primo anno contributivo di soli 2 mesi. In alternativa si può aderire da subito al cosiddetto "regime dei minimi", applicabile quando il reddito è inferiore a 30.000 euro annui (ad esclusione di casi particolari come ad es. l'esercizio della Professione in forma associata).

In seguito all'emisisone della prima fattura è necessario iscriversi alla Cassa Previdenziale di categoria, l'ENPAP - Ente Nazionale Previdenza e Assistenza Psicologi; tale iscrizione è obbligatoria entro 90 giorni dalla data di emissione della prima fattura dall'apertura dell'attività. L'iscrizione all'ENPAP è obbligatoria anche per quegli psicologi che percepiscono principalmente reddito da lavoro dipendente, se al contempo esercitano in privato la libera professione (indipendentemente dal numero di ore di lavoro autonomo effettuate): questi colleghi verseranno all'INPS i contributi relativi al lavoro dipendente, e all'ENPAP quelli relativi al lavoro autonomo.

L'iscrizione alla Cassa previdenziale della categoria è obbligo di legge, e i contributi annuali sono fissati nella quota minima del 10% del reddito dichiarato ai fini IRPEF (+ 2% di quota destinato all'Assistenza e non all'accantonamento della pensione, e una quota fissa di € 140 per Indennità di Maternità); ogni psicologo può però scegliere di aumentare la propria quota minima in base a personali calcoli sul futuro ammontare della propria pensione, e decidere di versare invece del 10% un'aliquota del 14/16/18/20% (+ il 2% per l'Assistenza, e più l'indennità di Maternità, che restano invariati). 
La quota minima annuale, normalmente, non può essere inferiore a 780 euro, ma è ridotta a:
- 390 euro, se si è lavoratori dipendenti o pensionati di altro Ente di previdenza obbligatoria, o se si è stati in condizione di inattività professionale per almeno sei mesi nel corso dell'anno solare (es. per malattia);
- 260 euro, se si è iscritti all'ENPAP da meno di 3 anni e non si superano i 35 anni di età;
- 156 euro, se il reddito professionale percepito nell'anno in questione è inferiore a 1560 euro.
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Gli strumenti indispensabili
  
BIGLIETTI DA VISITA
Meglio evitare il fai da te: un biglietto ben fatto offrirà una buona immagine di voi, non si rovinerà in fretta e rimarrà in buone condizioni nelle mani di chi lo avrà ricevuto.
NB: le norme attuali consentono di scrivere sul biglietto da visita (così come su altri materiali) i soli titoli di Psicologo e Psicoterapeuta: è vietato inserire ogni altro titolo inventato (psico-...) o non riconosciuto (sessuologo) perchè non corrispondenti a professioni normate per legge e quindi sottoposte a controllo di un Ordine a tutela dell'utenza (titoli per legge inesistenti possono essere utilizzati da chiunque e non offrono garanzie di serietà e qualità all'utente).
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I MODULI CHE OGNI UTENTE DEVE FIRMARE
In qualunque ambito lo psicologo lavori come libero professionista/consulente (ad es. nella Scuola) è importante sottoporre al destinatario della prestazione 2 differenti moduli che sono e restano distinti anche nella forma:

1) modulo per la raccolta del CONSENSO INFORMATO alla prestazione psicologica: illustra all'utente la tipologia e le caratteristiche del servizio offerto

2) modulo per la raccolta del consenso al TRATTAMENTO DEI DATI personali: illustra quale trattamento riceveranno i dati sensibili raccolti circa l'utente, in accordo con la Legge sulla Privacy
Non è necessario sottoporre il modulo all'utente solo se non si trattiene alcun dato che lo riguardi, in forma nè cartacea nè informatica (evenienza pressochè impossibile, dal momento che la semplice compilazione della fattura comporta la raccolta di dati dell'utente).
Chi si avvale di un commercialista deve inotre nominarlo responsabile esterno dei dati, dei quali entrerà in possesso visionando le fatture

NB: in caso di prestazioni rivolte a minorenni è INDISPENSABILE LA FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI sui 2 moduli (consenso alla prestazione e trattamento dei dati), tranne nei casi di decadimento della potestà genitoriale; tutti gli esercenti la potestà genitoriale devono infatti esprimere in forma preventiva il proprio consenso alla prestazione rivolta al minore. La non osservanza di questa norma è punibile per Legge, oltre che dal punto di vista disciplinare da parte dell'Ordine.
L’Art. 31 del Codice Deontologico raccomanda allo psicologo che - in assenza del consenso degli esercenti la potestà genitoriale - giudichi comunque necessario l’intervento professionale e/o l’assoluta riservatezza dello stesso, di informare l’Autorità Tutoria dell’instaurarsi della relazione professionale.     
  • Note sull'importanza dei moduli per il Consenso Informato e per l'Informativa sulla Privacy Nel momento in cui si stabilisce il rapporto professionale tra lo psicologo e chi si rivolge a lui, è indispensabile, da parte del professionista, offrire una corretta informazione circa il fine, le caratteristiche e le modalità del servizio richiesto, di modo che si possa scegliere, liberamente e consapevolvente, di usufruirne o meno. Tale principio ("Consenso Informato") è già sottolineato dall'Art. 24 del Codice Deontologico, ma in più l'Art. 33 della Legge n 833 del 23712/78, istututiva del Servizio Sanitario Nazionale, ribadisce il fatto che nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario, se non per disposizione di legge. Il principio del Consenso Informato diventa così particolarmente rilevante nelle attività cliniche dello psicologo, che per legge rientrano fra i trattamenti sanitari. Sopratutto in tali casi è quindi fortemente consigliato affidare ad un documento scritto il compito di informare e raccogliere il consenso, in modo da facilitarne la comprensione e al contempo consentire allo psicologo di poter dimostrare, anche di fronte alla Legge, la sua corretta prassi professionale. L'originale del documento firmato resterà quindi al professionista, mentre una copia, per correttezza, è bene sia rilasciata alla persona. Inoltre, poiché le prestazioni psicologiche necessitano, per il loro svolgimento, della registrazione di alcuni dati anagrafici dei clienti/pazienti, e, nella maggior parte dei casi, anche di dati cosiddetti "sensibili" (stato di salute psicofisico, affettività, sessualità...), a tutela dell'utenza interviene il Codice in Materia di Protezione dei Dati - D.Lgs n. 196 del 30/06/03, noto come Legge sulla privacy - che si affianca al vincolo già imposto dal principio del Segreto Professionale, estendendo l'obbligo della riservatezza alla totalità dei dati forniti dal cliente/paziente, anche quelli più insignificanti. E' quindi una buona prassi, sia sul piano legale che strettamente pratico, offrire al cliente/paziente un'Informativa scritta sul trattamento dei suoi dati ai fini dello svolgimento del servizio richiesto, da far firmare dopo averne compreso le implicazioni (l'assenza di consenso al trattamento dei dati comporta l'impossibilità di fornire la prestazione psicologica). Per correttezza è preferibile, anche in questo caso, lasciarne una copia alla persona, mentre l'originale resta allo psicologo.

       
Farsi conoscere
     

FARSI PUBBLICITA'
Le norme che devi conoscere prima di pubblicare/diffondere la tua pubblicità in Lombardia:

I documenti a cura della SIPAP Lombardia:

A seguito del completo recepimento della Legge Bersani NON deve essere presentata alcuna domanda ne' autocertificazione all'Ordine per effettuare pubblicità. L'Ordine si riserva tuttavia il diritto di effettuare del controlli ex post e di sanzionare lo psicologo che effettuasse pubblicità:
- non veritiera
- non trasparente
- non decorosa nella forma, nel contenuto, nella modalità di effettuazone e anche nell’ubicazione della stessa.

Un discorso a sè è quello che riguarda le targhe murali: ogni Comune decide se chi vuole affiggere una targa deve chiedere peventiva autorizzazione al Comune stesso, completa della descrizione della targa che si intende affiggere, ed è pertanto necessario informarsi caso per caso.

 

Lavorare con le nuove tecnologie      
       
INTERNET
Le prestazioni a distanza hanno caratteristiche, rischi e vantaggi particolari: prima di iniziare un'attività a distanza consulta le Linee-guida per le prestazioni via Internet e a distanza approvate dall'Ordine!
    
     
Bisogna accumulare i crediti ECM?
      
AGGIORNAMENTO E CREDITI ECM
Ricordiamo che l'obbligo di accreditamento
 E.C.M. riguarda esclusivamente gli psicologi che operano in rapporto al Servizio Sanitario Nazionale come dipendenti o convenzionati, oppure che lavorano (anche come liberi professionisti) in strutture private convenzionate o accreditate con il SSN (tant'è che questo se ne accolla i costi, e che le ore di supervisione svolte dai tutor con i tirocinanti contribuiscono ad incrementare il monte ore ECM accumulato dal tutor stesso).
Tuttavia, indipendentemente dalla non obbligatorietà dell'acquisizione dei crediti ECM, lo psicologo libero professionista che offre prestazioni sanitarie non coperte dal SSN è tenuto ad aggiornarsi costantemente, mantenendo un livello adeguato di preparazione professionale, così come definito dall'art. 5 del Codice Deontologico.

 

 

   
  

ASSOCIATI ALLA SIPAP LOMBARDIA:

agli psicologi, studenti e tirocinanti sotto i 30 anni è riservata la QUOTA JUNIOR!

 

    
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Articoli di approfondimento su Aspetti Pratici dell'Attività Professionale

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