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Counselor condannato: vittoria o arma a doppio taglio? Stampa
lunedì 08 giugno 2009

 [vedi anche la proposta di legge SIPAP per la TUTELA della nostra professione! ]

 

Per la sentenza è counseling tutto ciò che non è psicoterapia.  E la Psicologia?

Un counselor che lavora abusivamente come psicologo viene condannato per abuso della professione di psicoterapeuta, in quanto non ha lavorato come counselor, ma come se fosse uno psicologo psicoterapeuta [per leggere la SENTENZA clicca qui ].
L’Ordine festeggia, ma la sentenza potrebbe ritorcersi contro di noi perché vi sono riconosciute di fatto le affermazioni della Società Italiana di Counseling sulle prerogative del counselor non-psicologo.
La sentenza ravvede l’esercizio abusivo della psicoterapia perché l’imputato come counselor avrebbe dovuto occuparsi solo di "favorire la soluzione di disagi esistenziali di origine psichica che non comportino tuttavia una ristrutturazione profonda della personalità".
Non vi sembra questa una definizione adatta alla professione di Psicologo invece che a quella di counselor?
A noi pare di sì, e lassentenza afferma anche
che il counseling "è volto alla prevenzione del disagio e al recupero delle risorse necessarie per orientasi in situazioni temporanee di difficoltà"

Questa definizione vi ricorda qualcosa? E la sentenza valorizza perfino il counseling, perchè secondo la sentenza:
".. nel periodo dell’adolescenza
appare molto spesso necessario un intervento di counseling pedagogico (??? n.d.r.) per aiutare l’adolescente a “mettere in ordine” per favorire la soluzione di disagi sociali e relazionali e ciò perché l’adolescente nel tentativo di trovare e quindi esprimere un proprio modo di essere e divenire oscilla fra posizioni esistenziali differenti ed a volte opposte, vivendo uno stato di grande confusione tra ciò che può farlo avanzare o indietreggiare rispetto a quella che percepisce come una complessa e faticosa situazione intermedia fra infanzia ed età adulta e (...) in tal caso l’attività di counseling offre al giovane orientamento e sostegno".

Sì, ma...QUALE COUNSELING? Secondo noi si dovrebbe parlare di counseling psicologico, prerogativa dello psicologo, e non di “counseling”  generico, svolto magari da personale non laureato (o laureato in altre materie) e comunque non abilitato ad esercitare come psicologo.
La sentenza quindi ci ricorda solo che il counselor non può esercitare la psicoterapia, ma non tiene in debito conto la necessità di distinguere nettamente quali delicati prestazioni possono essere svolte solo da uno psicologo e quali ambiti – secondo noi ampiamente residuali – possono essere ambito di lavoro del counselor non-psicologo.

Condannato anche lo psicologo che collaborava con il counselor

Secondo noi è importante che sia stato condannato anche lo psicologo che, avendo posto in essere una collaborazione con il counselor nella presa in carico del paziente e della sua famiglia, ha di fatto avallato la condotta di abuso della professione tenuta dal counselor.
Lo psicologo era al corrente sia del fatto che il counselor svolgeva attività di diagnosi psicologica, sia del contenuto e delle modalità dell’assistenza prestata dal counselor al paziente, e, secondo il giudice:
"aveva consentito che il counselor esercitasse di fatto attività riservata agli iscritti all’Ordine nello studio di cui era titolare partecipando, anzi,  direttamente alla commissione del reato con la presa in carico congiunta, tramite il lavoro di equipe, di omissis che, lungi dal poter essere definito un cliente del counselor, ne era invece a tutti gli effetti un paziente".

E il sostegno psicologico?

La sentenza afferma inoltre che un intervento prolungato è proprio della psicoterapia, mentre il counselor incontra poche volte il cliente:
"nel counseling è ben difficile che il lavoro si strutturi in incontri numerosi e protratti nel tempo (...) poiché un intervento di questo tipo è, normalmente, caratteristico di una psicoterapia".

Tralasciando il fatto che nelle terapie brevi il paziente effettua poche sedute, e che quindi non è la durata dell’intervento a definirne la natura, ricordiamo che lo psicologo effettua anche prestazioni quali la consulenza psicologica ed il sostegno psicologico che possono avere durata prolungata: la sentenza sembra invece non solo non prendere in minima considerazione le prestazioni non psicoterapeutiche dello psicologo, ma sembrerebbe quasi farle coincidere con l’ambito di intervento del counselor.

A fianco di ben pochi motivi di rallegramento – perché la sentenza non aggiunge nulla di nuovo alla giurisprudenza precedente – questa condanna suscita in noi parecchi dubbi e perplessità, oltre al timore che vengano riconosciute le tesi della SICo per la quale il counselor svolge  interventi su "disagi esistenziali di origine psichica".

Sarà quindi fondamentale l’approvazione della modifica alla nostra legge istitutiva, proposta dalla SIPAP, per sancire una volta per tutte la RISERVA AL SOLO PSICOLOGO DELL'ESERCIZIO DELLE PRESTAZIONI DI STAMPO PSICOLOGICO in ogni ambito applicativo.

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