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Valutare lo stress lavoro-correlato: nuovo lavoro, ma NON per gli psicologi? Stampa
domenica 25 ottobre 2009

Non c'è molta trippa per gatti: purtroppo allo stato attuale la valutazione dello stress lavoro correlato NON è un promettente business per i tanti psicologi che potrebbero occuparsene. Abbiamo valutato le norme e la situazione e vi spieghiamo perchè!

 

Stress lavoro-correlato: chi ha la competenza?

Il  Testo Unico sulla Sicurezza D.Lgs 81/2008 (e D.Lgs. del 3 Agosto 2009, n. 106) sancisce la necessità da parte dei datori di lavoro di valutare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, comprendendo anche quelli connessi allo stress lavoro-correlato.
Nelle definizioni manualistiche troviamo lo stress annoverato tra i rischi psicosociali, ovvero quegli “aspetti di progettazione e di riorganizzazione del lavoro e gestione del lavoro, e i loro contesti ambientali e sociali, che potenzialmente possono dar luogo a danni di natura psicologica, sociale o fisica” (Cox e Griffiths,1995) .
In virtù di questo assunto, il datore di lavoro è obbligato a disporre tutti gli strumenti idonei alla prevenzione del rischio stress lavoro correlato o se questo è già presente, a correggere le situazioni che lo determinano.
E’ appena il caso di sottolineare che la normativa si riferisce alla valutazione dei “fattori di rischio  stress-lavoro correlato”, e non dello “stress correlato al lavoro”.  Sembra un cavillo, ma omettendo questa precisazione molti si sentono autorizzati ad un uso indiscriminato di strumenti di valutazione soggettiva che nulla hanno a che vedere con la norma e che spesso generano conflitti all’interno dell’organizzazione con le parti sociali che percepiscono il loro utilizzo come un attacco alla privacy.
Quindi, stabilito che oggetto della valutazione sono i fattori di rischio, sorge il problema della individuazione delle situazioni organizzative che generano lo stress nonché la scelta degli interventi correttivi idonei.
La legge prescrive che sia il datore di lavoro a redigere il Documento di Valutazione dei Rischi, tra i quali appunto il rischio stress-lavoro correlato, ma nulla dice di più, rimandando alla Commissione Consultiva Permanente per la salute e sicurezza sul lavoro (art. 6, comma 8) il compito di:

m- quater) elaborare le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavorocorrelato

Insomma una norma che da un lato pone degli obblighi, e dall’altro ancora non dice come farvi fronte.
Questo significa in buona sostanza che a discapito di tutto quello che si dice e si scrive, al momento attuale non esistono standard o modelli ufficiali per ciò che concerne gli strumenti di valutazione del rischio stress lavoro-correlato, nonostante molti si adoperino per organizzare eventi ed iniziative di vario genere al fine di dibattere su quali siano le metodologie più idonee a cogliere gli elementi di rischio.
Tutto questo dibattere nasce proprio dalle carenze (volute o casuali) della norma, che rinvia addirittura ad una data successiva rispetto all’obbligo per il datore di lavoro, l’emissione dei criteri da parte della Commissione suddetta (art. 28, comma 1-bis):
La valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all’articolo 6, comma 8, lettera m-quater), e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a fare data dal 1° agosto 2010.

Significa che se anche la Commissione non emette le Indicazioni indispensabili per fare una valutazione quantomeno conforme alla legge, il DdL può, anzi, “deve” comunque effettuare la valutazione del rischio stress-lavoro correlato.  Ma come può farla? Con quale metodo? Con quali garanzie di veridicità  accuratezza?
Anche perché la norma (art. 28, comma 2-a) impone ai datori di lavoro di redigere il documento con criteri di comprensibilità e completezza tali da far diventare lo stesso strumento di intervento:
“La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione”;

Con ciò scaricando sul datore di lavoro la responsabilità del contenuto e del significato del Documento di Valutazione del Rischio.
Il  legislatore, forse consapevole del fatto che il datore di lavoro possa non avere la competenza sufficiente per ottemperare agli obblighi, determina anche che:

Articolo 29 - Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi
1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente […]

Il significato di quest’ultimo articolo è evidente: gli attori della valutazione del rischio, qualunque questo sia, sono il datore di lavoro, il medico competente e l’RSPP.

La prima considerazione, fin troppo ovvia è che la legge, così come è oggi, mette nelle mani del datore di lavoro tutta la responsabilità della qualità del Documento di Valutazione del Rischio, riconoscendogli il supporto professionale del medico competente. Il che si potrebbe tradurre in una lettura medicalizzata dell’intervento, equiparando il rischio stress a tutti gli altri rischi annoverati dalla medicina del lavoro e trattati con criteri di causa-effetto.
Sappiamo bene che lo stress, quand’anche esiti in patologia, non ha le stesse caratteristiche delle altre malattie professionali: lo stress lavoro correlato ha origine si presenta come un fenomeno fisiopatologico a genesi multifattoriale: fattori contestuali dove elementi di natura ambientale (strutturali, tecnologici, organizzativi e relazionali), interagiscono con fattori individuali il profilo psicologico individuale del lavoratore, determinando o non determinando una reazione di adattamento.
Per questo motivo sembra inadeguata l’assegnazione della responsabilità al solo medico competente, al quale viene riconosciuta – si passi la ripetizione - tutta la competenza, anche quella psicologica. La determinazione L’individuazione dei fattori di rischio non può prescindere da un’analisi seria e professionale dei fattori organizzativi, che sono complessi e che richiedono la conoscenza di dinamiche relazionali e gruppali, oltre che la capacità di cogliere aspetti del clima organizzativo. Tutte competenze tipiche e specifiche dello psicologo del lavoro.
Sembrerebbe ovvio, ma la norma non cita questa professionalità, ne’ gli riconosce alcun ruolo nella valutazione del rischio, pur citando ampiamente e diffusamente termini che attengono alla psicologia.
Riconoscendo come unica figura professionale il medico del lavoro, lascia a quest’ultimo la discrezionalità circa le eventuali altre professionalità da coinvolgere e sappiamo purtroppo, che non tutti i medici hanno l’umiltà di riconoscere di non sapere tutto, altri quando devono effettuare valutazioni di carattere psicologico vedono come unici interlocutori degni gli psichiatri, i quali hanno però un tipo di professionalità diversa, come molto diverso è l’ambito di competenza e applicazione del loro sapere rispetto agli psicologi.
Dal punto di vista del medico competente e del datore di lavoro, il problema può essere risolto facilmente e a bassissimo costo: basta andare su Internet per trovare decine di strumenti preconfezionati, dove è sufficiente mettere qualche crocetta qua e là (che non necessariamente rispecchi la realtà) per vedersi stampare in automatico il DVR, e c’è da scommettere che nessuno risulterà con un livello di rischio tale da richiedere un intervento. E poi, qual è il livello al di sopra del quale necessita l’intervento? E quale intervento? E ancora, quanti saranno i datori di lavoro disposti ad imbarcarsi in un’impresa tanto complessa? In assenza di una specifica norma circa gli strumenti e i criteri, andranno a cercare quello a ‘minore impatto’, cioè il minimo che permetta di adempiere agli obblighi di legge senza cacciarsi in un ginepraio.
Il datore di lavoro, responsabile in ultima analisi di tutto il processo, dal canto suo non è tenuto a sapere che alcuni rischi possono essere individuati e circoscritti correttamente solo da professionisti di un certo tipo. Se la legge sancisce che sia il solo medico competente a collaborare alla valutazione, va da sé che non andrà a cercare nessun altro. Gli basta che ad un eventuale controllo degli organismi competenti possa esibire il DVR debitamente firmato dal medico per essere assolutamente nei termini di legge, ne’ il medico che ha sottoscritto il documento può essere perseguibile se dal documento medesimo non emergono criticità.
Non si capisce quindi perché qualcuno abbia plaudito il Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro come il tanto atteso strumento di impiego per migliaia di psicologi del lavoro.
Può darsi che qualcuno riesca ad operare in questo ambito, se riesce,  Gli unici ad avere qualche probabilità di trarre beneficio da questo decreto sono quelli che riusciranno a produrre e a far accettare, uno strumento di valutazione e un eventuale progetto di intervento; ma questo non prima che siano stati pubblicati i sopra citati criteri, in assenza dei quali qualunque valutazione ha le stesse probabilità di essere corretta quante di non esserlo.

In ogni caso, il ruolo dello psicologo non è assolutamente automatico, nè lo si può esigere alla luce della normativa vigente. Restiamo sempre e comunque una professionalità ‘al traino’ dei medici, che possono decidere se darci qualche briciola, ogni tanto.
Se la legge non assegna ad altra specifica figura professionale che a quella del medico la responsabilità della valutazione, e  se è tanto facile (e poco costoso) reperire strumenti software – e non - per farlo, perché ci dovremmo aspettare che il medico o il datore di lavoro coinvolgano lo psicologo?
Chi è tenuto a sapere cosa fa lo psicologo del lavoro, e come lo fa?
Magari, chi ha il compito di rappresentare la categoria avrebbe potuto alzare la manina e mettere qualche paletto, invece di lasciare che si scrivesse una legge (e relativi decreti correttivi) che squalifica la professionalità dello psicologo per il solo fatto di parlare di ‘rischi psicosociali’ senza prevederlo come figura di riferimento per la loro valutazione, prevenzione, correzione.
Oggi abbiamo forse ancora una flebile possibilità, essere nella Commissione Consultiva Permanente allorché dovrà redigere le norme e i criteri per la valutazione e far sentire la voce degli unici professionisti che hanno titolo per intervenire nella prevenzione e valutazione dei rischi psico-sociali. Cerchiamo di non farci espropriare anche quest’ambito ‘psico’.

 

CLICCA QUI per scaricare il TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (D. lgs. 9 aprile 2008, n. 81integrato con il Decreto legislativo n. 106/2009)

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