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Una legge per la salute psicologica sul luogo di lavoro? Stampa
sabato 26 aprile 2008
Un ruolo per lo Psicologo nella tutela della salute e del benessere sul luogo di lavoro?

Il 1 agosto 2007 la Camera dei deputati ha approvato alcuni ordini del giorno sul tema Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia, confluiti nella Legge Delega approvata sempre il 1 agosto e promulgata il 3 agosto dal Presidente della Repubblica. Il Testo è entrato in vigore il 25 agosto e stabilisce che il Governo ha la possibilità di attuare la delega legislativa concessa entro 9 mesi, stilando i decreti attuativi che diano validità effettiva e declinazione concreta alla norma.

Segnaliamo in particolare che negli ordini del giorno approvati si parla esplicitamente di dinamiche relazionali, mobbing, tutela del benessere psicologico sul luogo di lavoro, MA nel testo della Legge Delega questi termini non compaiono.

Mentre per il testo della Legge rimandiamo a questo indirizzo, ritenendo la questione di particolare interesse pubblichiamo per esteso una selezione degli ordini del giorno che riguardano la Professione di Psicologo, completi di nostre sottolineature nei passaggi principali.

ORDINI DEL GIORNO
A.C. 2849-A

S. 1507 - Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia.
ORDINI DEL GIORNO ORDINI DEL GIORNO

Seduta del 1o agosto 2007


La Camera,

premesso che:

la Corte di Strasburgo ha condannato l'Italia in quanto la legislazione in materia di sicurezza sul lavoro risulta centrata solo sugli aspetti biologici, chimici, fisici e medici, trascurando gli aspetti relazionali, organizzativi e psicologici;

nella dinamica di molti incidenti assumono un ruolo primario gli aspetti psicologici e relazionali che caratterizzano la vita dei lavoratori, soprattutto nel caso di prima assunzione dei giovani, delle donne, dei lavoratori extracomunitari che sono maggiormente esposti a rischi di infortunio sul lavoro;

le malattie considerate emergenti quali lo stress, la depressione o l'ansia, nonché la violenza sul luogo di lavoro, le molestie, l'intimidazione, rappresentano ben il 18 per cento dei problemi di salute legati al lavoro, un quarto dei quali comporta un'assenza dal lavoro pari o superiore alle due settimane;

tali malattie appaiono non tanto legate all'esposizione ad un rischio specifico, quanto ad un insieme di fattori quali l'organizzazione dei compiti, le modalità degli orari di lavoro, i rapporti gerarchici, la fatica dovuta ai trasporti, ma anche al grado di accettazione della diversità etnica e culturale nell'impresa: patologie che devono essere valutate in un contesto globale che l'OIL definisce come «benessere sul luogo di lavoro»,

impegna il Governo:

in sede di adozione dei decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, a tenere conto degli aspetti psicologici e relazionali che caratterizzano la qualità della vita lavorativa offrendo ai lavoratori una tutela rispettosa che considera la salute come aspetto psichico e fisico;

ad adottare ulteriori disposizioni integrative e correttive dei predetti decreti legislativi volte a dare il dovuto risalto al rischio psichico ed organizzativo nella definizione delle tipologie di rischio e a fornire le opportune indicazioni sui rischi trasversali attribuiti alla organizzazione del lavoro, ai fattori psicologici, alle condizioni difficili del lavoro, ai lavori usuranti dal punto di vista psicologico, avendo particolare riguardo per tutti quei lavoratori a rischio di burn out che si confrontano con situazioni di particolare difficoltà e degrado.
9/2849/1. Cancrini, Zanotti, Dioguardi.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame prevede esplicitamente, all'articolo 1, comma 2, lettera b), l'applicazione « della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro a tutti i settori di attività e a tutte le tipologie di rischio»;

il documento di valutazione dei rischi (DVR), che il datore di lavoro di ogni azienda pubblica e privata redige, deve ben definire soprattutto quei rischi trasversali, che l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPESL), attribuisce alla organizzazione del lavoro, ai fattori psicologici, ai fattori ergonomici, alle condizioni difficili di lavoro, ai lavori usuranti, la cui gestione in atto (rientrando nelle competenze professionali dello psicologo) non può essere affidata solo ed esclusivamente alla figura del medico competente;

dopo oltre un decennio di applicazione della normativa prevenzionistica, appare quanto mai opportuno implementare gli elementi di tutela dei lavoratori alla luce del sempre crescente numero di infortuni attribuibili al cosiddetto «fattore umano»;

dalla quarta indagine della Fondazione europea sulle condizioni di lavoro, svolta alla fine del 2005 con la partecipazione di circa 30.000 lavoratori in 31 paesi (l'UE25, i due paesi, Bulgaria e Romania, allora candidati all'adesione, nonché Croazia, Norvegia, Svizzera e Turchia), in cui si presentano i punti di vista dei lavoratori su una vasta gamma di argomenti, comprendenti l'organizzazione del lavoro, gli orari di lavoro, le pari opportunità, la formazione, la salute, il benessere e la soddisfazione del lavoro, emerge chiaramente che i lavoratori in Italia sono meno soddisfatti delle loro condizioni di lavoro rispetto alla media dei lavoratori europei e che tra i lavoratori italiani il sintomo sanitario più comune associato al lavoro è lo stress;

le malattie considerate emergenti quali lo stress, la depressione o l'ansia, nonché la violenza sul luogo di lavoro, le molestie e l'intimidazione, rappresentano ben il 18 per cento dei problemi di salute legati al lavoro, un quarto dei quali comporta un'assenza dal lavoro pari o superiore alle due settimane;

tali patologie presentano una frequenza due volte più elevata nei comparti dell'istruzione e dei servizi della sanità e dell'azione sociale ed appaiono non tanto legate all'esposizione ad un rischio specifico, quanto ad un insieme di fattori quali l'organizzazione dei compiti, le modalità degli orari di lavoro, i rapporti gerarchici, la fatica dovuta ai trasporti, ma anche al grado di accettazione della diversità etnica e culturale nell'impresa: patologie che devono essere valutate in un contesto globale che l'OIL (Organizzazione internazionali del lavoro) definisce come «benessere sul luogo di lavoro»,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative volte ad estendere la sorveglianza sanitaria anche a quegli aspetti psicologici e relazionali che caratterizzano la vita dei lavoratori, offrendo una maggiore e più completa tutela soprattutto ai giovani di prima assunzione, alle donne, ai lavoratori extracomunitari, che sono maggiormente esposti ai rischi di infortunio sul lavoro.
9/2849/4. Schirru, Delbono, Viola, Cinzia Maria Fontana, Di Girolamo, Cordoni, Bellanova, Froner, Benzoni, Codurelli, Pagliarini, Servodio, Burgio, Sanna, Fadda, De Biasi, Motta.

La Camera,

premesso che:

diverse norme della Costituzione tutelano la persona in quanto tale e il lavoratore inserito nella realtà lavorativa (si vedano gli articoli 2, 3, 4, 32, 35, 36, 41) e tra queste, in particolare, vanno segnalati gli articoli 32 (che riconosce la tutela della salute quale diritto fondamentale dell'uomo e interesse della collettività), 35 (che prevede la tutela del lavoro in tutte le sue forme), 41 (che vieta lo svolgimento dell'attività economica privata se esercitata in contrasto con l'utilità sociale o qualora rechi danno alla sicurezza, alla libertà ed alla dignità umana);

la risoluzione del Parlamento europeo nel 2001 in tema di rischio da costrittività organizzativa o mobbing (Parlamento Europeo, Mobbing sul posto di lavoro - Risoluzione A50283/2001 [2001/2339(INI)]):

1) ritiene che il mobbing, fenomeno di cui al momento non si conosce la reale entità, costituisca un grave problema nel contesto della vita professionale e che sia opportuno prestarvi maggiore attenzione e rafforzare le misure per farvi fronte, inclusa la ricerca di nuovi strumenti per combattere il fenomeno;

2) richiama l'attenzione sul fatto che il continuo aumento dei contratti a termine e della precarietà del lavoro, in particolare tra le donne, crea condizioni propizie alla pratica di varie forme di molestia;

3) richiama l'attenzione sugli effetti devastanti del mobbing sulla salute fisica e psichica delle vittime, nonché delle loro famiglie, in quanto essi impongono il frequente ricorso ad un trattamento medico e psicoterapeutico e conducono generalmente a un congedo per malattia o alle dimissioni;

4) richiama l'attenzione sul fatto che, secondo numerose inchieste, fenomeni di mobbing coinvolgono con maggior frequenza le donne, che si tratti di molestie verticali (discendenti - cioè dal superiore al subordinato - o ascendenti - cioè dal subordinato al superiore), di molestie orizzontali (tra colleghi di pari livello) o di molestie miste;

5) pone l'accento sul fatto che le misure contro il mobbing sul luogo di lavoro vanno considerate una componente importante degli sforzi finalizzati all'aumento della qualità del lavoro e al miglioramento delle relazioni sociali nella vita lavorativa;

6) sottolinea l'importanza di ampliare e chiarire la responsabilità del datore di lavoro per quanto concerne la messa in atto di misure sistematiche atte a creare un ambiente di lavoro soddisfacente;

la ricerca Working conditions pubblicata nel 1996 dalla Fondazione europea di Dublino ha dimostrato che lo stress legato al lavoro colpisce milioni di lavoratori europei in tutti i settori d'impiego e che il 28 per cento dei lavoratori dell'Unione (circa 41 milioni di persone) accusa disturbi di questa natura, causa di altissimi costi sociali ed economici (si pensi che per effetto delle patologie legate all'ambiente di lavoro vengono persi ogni anno circa 600 milioni di giornate lavorative in tutta l'Unione europea);

nuove norme che non tengano in adeguata considerazione il rischio psichico e organizzativo rischiano di produrre risultati inferiori alle legittime aspettative di tutela della salute quale diritto dell'individuo e interesse della collettività, secondo il dettato dell'articolo 32 della Costituzione,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative, in particolare nell'esercizio della delega per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, affinché, in conformità all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e alle relative norme di attuazione, sia rispettata la normativa vigente in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro in tutti i settori di attività ed in relazione a tutte le tipologie di rischio, compreso quello psichico e organizzativo.
9/2849/7. De Cristofaro, Rocchi, Burgio.
La Camera,

premesso che:

la Dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 1948 definisce la salute come «stato di completo benessere fisico, mentale e sociale» e non, riduttivamente, come «semplice assenza dello stato di malattia o di infermità»;

secondo ulteriori enunciazioni ufficiali dell'OMS, fini della prevenzione sono il mantenimento della salute («la prevenzione delle malattie comprende le misure per prevenire l'insorgenza della malattia, ad esempio la riduzione del fattore di rischio, ma anche per fermarne l'evoluzione riducendone le conseguenze una volta insorta»: cfr. OMS, 1998, p. 4) e l'educazione sanitaria («l'educazione alla salute comprende le opportunità di apprendimento costruite consapevolmente che coinvolgono alcune forme di comunicazione, ideate per conoscere meglio la salute, per migliorare le cognizioni, e per sviluppare quelle capacità di vita che contribuiscono alla salute del singolo e della comunità»: cfr. OMS, 1998, p. 5);

nuove norme che non siano ispirate a questa avanzata concezione della salute sul lavoro rischiano di produrre risultati inferiori alle legittime aspettative di tutela della salute quale diritto dell'individuo e interesse della collettività, secondo il dettato dell'articolo 32 della Costituzione,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative affinché i provvedimenti normativi volti al riassetto e alla riforma delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro garantiscano l'uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati, con particolare riguardo al concetto di salute quale «benessere fisico e psichico» così come previsto dalla Dichiarazione del 1948 dell'Organizzazione mondiale della sanità.
9/2849/13. Iacomino, Rocchi, Burgio, De Cristofaro.
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