| Counselor condannato: vittoria o arma a doppio taglio? |
| luned́ 08 giugno 2009 | ||||||
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[vedi anche la proposta di legge SIPAP per la TUTELA della nostra professione! ]
Per la sentenza è counseling tutto ciò che non è psicoterapia. E la Psicologia?
Un counselor che lavora abusivamente come psicologo viene condannato per abuso della professione di psicoterapeuta, in quanto non ha lavorato come counselor, ma come se fosse uno psicologo psicoterapeuta [per leggere la SENTENZA clicca qui ].
Questa definizione vi ricorda qualcosa? E la sentenza valorizza perfino il counseling, perchè secondo la sentenza:
Sì, ma...QUALE COUNSELING? Secondo noi si dovrebbe parlare di counseling psicologico, prerogativa dello psicologo, e non di “counseling” generico, svolto magari da personale non laureato (o laureato in altre materie) e comunque non abilitato ad esercitare come psicologo. Condannato anche lo psicologo che collaborava con il counselor
Secondo noi è importante che sia stato condannato anche lo psicologo che, avendo posto in essere una collaborazione con il counselor nella presa in carico del paziente e della sua famiglia, ha di fatto avallato la condotta di abuso della professione tenuta dal counselor. E il sostegno psicologico?
La sentenza afferma inoltre che un intervento prolungato è proprio della psicoterapia, mentre il counselor incontra poche volte il cliente: Tralasciando il fatto che nelle terapie brevi il paziente effettua poche sedute, e che quindi non è la durata dell’intervento a definirne la natura, ricordiamo che lo psicologo effettua anche prestazioni quali la consulenza psicologica ed il sostegno psicologico che possono avere durata prolungata: la sentenza sembra invece non solo non prendere in minima considerazione le prestazioni non psicoterapeutiche dello psicologo, ma sembrerebbe quasi farle coincidere con l’ambito di intervento del counselor. A fianco di ben pochi motivi di rallegramento – perché la sentenza non aggiunge nulla di nuovo alla giurisprudenza precedente – questa condanna suscita in noi parecchi dubbi e perplessità, oltre al timore che vengano riconosciute le tesi della SICo per la quale il counselor svolge interventi su "disagi esistenziali di origine psichica". Sarà quindi fondamentale l’approvazione della modifica alla nostra legge istitutiva, proposta dalla SIPAP, per sancire una volta per tutte la RISERVA AL SOLO PSICOLOGO DELL'ESERCIZIO DELLE PRESTAZIONI DI STAMPO PSICOLOGICO in ogni ambito applicativo.
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